ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso notificato il 10.10.2005 P.R. adì il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentir accertare il diritto al riconoscimento della posizione di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica, di tecniche numeriche e di apparati" ed all'inquadramento nel sesto livello retributivo di cui al ccnl 30.6.1992 a far data dal 1 novembre 1993, con condanna della Telecom Italia s.p.a. ad operare la relativa ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.

    Il giudice adito accolse la domanda, contenendo la condanna al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6.12.2012 - 8.3.2013, a seguito di impugnazione della società di telefonia.

    Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Telecom Italia s.p.a. con tre motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si è opposto il P. con controricorso.

    Il procedimento è stato poi rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro di questa stessa Corte conseguentemente all'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla società ricorrente.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo la ricorrente deduce i seguenti vizi: - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione all'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

    La ricorrente, dopo aver premesso che il P. aveva invocato l'applicazione delle tabelle di equiparazione disciplinanti il passaggio dell'inquadramento dal settore pubblico a quello privato in esecuzione degli accordi sindacali di cui alla L. n. 58 del 1992, comma 1, n. 3, in tema di tutela della professionalità acquisita, assumendo di aver svolto mansioni superiori come revisore tecnico in costanza dello status di pubblico dipendente, mansioni non riconosciute dalla Telecom Italia s.p.a., subentrata nel 1994 alla società Iritel s.p.a., evidenzia che ai fini del predetto accertamento sarebbe stata necessaria la verifica delle mansioni svolte dal il lavoratore nel periodo in cui il medesimo era stato dipendente pubblico in PP.TT., periodo, questo, anteriore al discrimine temporale del 30.6.1998 fissato dal legislatore per l'individuazione della giurisdizione; nel contempo, la società lamenta l'omessa pronunzia sulle eccezioni del difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva (era stato eccepito che al momento delle svolgimento delle mansioni superiori oggetto di causa la Iritel - oggi Telecom Italia s.p.a - non era succeduta all'azienda di Stato ASST), avendo la Corte territoriale circoscritto illegittimamente la pronuncia al solo periodo in cui l'azienda aveva operato in regime di diritto privato, nonostante avesse dato risalto alle deposizioni testimoniali riguardanti il periodo in cui le mansioni erano state svolte in regime di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...