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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con reclamo depositato il 3.11.14, B.F. impugnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l'opposizione all'ordinanza del 14.11.13 contenente il rigetto della sua domanda diretta all'annullamento del licenziamento intimatole il 19.2.13 dalla società Serenissima Ristorazione s.p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova.

    Resisteva la società.

    Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d'appello di Venezia accoglieva il reclamo, annullando il licenziamento, e per l'effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi.

    Resiste la B. con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del c.c.n.l. turismo pubblici esercizi, capo XIV protocollo appalti - cambi di gestione.

    Lamenta che la sentenza impugnata interpretò erroneamente la disciplina contrattuale collettiva applicabile al caso di specie, ritenendo che essa imponeva, anche per il personale con funzioni di direzione esecutiva e di elevata professionalità, l'assunzione da parte della società subentrante senza patto di prova, o in alternativa prevedeva la possibilità di non assumere affatto tale personale.

    Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricorrente, l'art. 349, comma 1 del C.C.N.L. 2003 (art. 335 del c.c.n.l. 2010), stabilisce: "La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonchè dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori".

    Il C.C.N.L. 2003, art. 352, (C.C.N.L. 2010, art. 338) prevede: "Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario, etc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno "ex novo", senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale ai cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 176 e 177 (186 e 187) del presente contratto. Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle...

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