Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata del 19 gennaio 2011 V.A., già dipendente della società FEROMA srl con qualifica di apprendista tornitore, impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 12.10.2006 per ragioni disciplinari; chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate per lavoro straordinario, delle retribuzioni e del TFR che avrebbe percepito lavorando sino alla scadenza del contratto di apprendistato (Euro 22.048,78), del danno derivato dalla mancata formazione (Euro 11.024,39).
Il giudice del lavoro accoglieva la domanda limitatamente al pagamento della indennità risarcitoria derivante dalla accertata illegittimità - inefficacia del licenziamento (Euro 22.048,78), respingendola nel resto.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17-29.6.2015 (nr. 5271/2015), rigettava l'appello della società FEROMA srl.
Per quanto rileva in causa, la Corte di merito ritenuta carente la prova della preventiva contestazione degli addebiti, osservava che correttamente il primo giudice aveva fatto discendere dalla illegittimità - inefficacia del licenziamento il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dal licenziamento al termine del contratto di apprendistato.
In ordine al quantum delle retribuzioni, i conteggi del ricorrente non erano stati contestati nel primo grado e le questioni circa la deduzione dal risarcimento delle somme spettanti all'INPS ed all'erario erano inammissibili perchè nuove; l'aliunde perceptum era rilevabile in appello unicamente sulla base di allegazioni articolate tempestivamente mentre solo nel grado di appello la società aveva allegato la esistenza di nuovi contratti di apprendistato, stipulati nel gennaio 2007 (con la ditta CUOMO) e nel maggio 2007 (con la DAMIANO MOTORS srl).
In ogni caso, la società aveva richiamato ma...
1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, della L. n. 604 del 1966, art. 8, e del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 1.
La censura afferisce alla statuizione di condanna conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento.
La ricorrente, sull'assunto di rientrare per requisito dimensionale nella area di applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8, ha affermato doversi dare luogo alla tutela economica ivi prevista.
Ha rilevato che nella fase formativa dell'apprendistato il regime del licenziamento, a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale (sentenze del 14.1.1970 nr. 14 e 22.11.1973 nr. 169), era quello previsto dalla legge 604/1966 per il lavoratore a tempo indeterminato.
Il D.Lgs. n. 276 del 2003 - artt. 48 e 49 - aveva poi codificato la irrecedibilità del datore di lavoro nel corso del periodo di apprendistato in assenza di giusta causa e giustificato motivo sicchè non potevano essere applicati nei casi di illegittimità del licenziamento i principi affermati in giurisprudenza in relazione alla diversa tipologia del contratto a termine.
Il riconoscimento in sentenza del diritto del lavoratore-apprendista a percepire a titolo di danno conseguente al licenziamento illegittimo le retribuzioni maturande fino alla scadenza del periodo di apprendistato gli attribuiva una tutela più forte di quella che gli sarebbe stata riconosciuta in ipotesi di sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 1 comma 1, che definiva l'apprendistato come contratto "a tempo indeterminato", aveva fornito una interpretazione autentica della sua disciplina.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360...
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