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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 gennaio 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nicosia, ha rigettato la domanda proposta da L.G.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore R.A., avente ad oggetto il riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, ed ha confermato l'impugnata sentenza nella parte in cui il decesso di R.G. era stato riconosciuto dipendente da causa di servizio e l'Azienda sanitaria provinciale di Enna era stata condannata al pagamento dell'equo indennizzo nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, pari ad Euro 77.903,28, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.

    2. La ricorrente, nella qualità di erede di R.G., tecnico di radiologia dipendente dalla Azienda sanitaria provinciale di Enna presso il P.O. (OMISSIS), aveva adito il Giudice del lavoro prospettando che il decesso del coniuge, avvenuto il (OMISSIS), era imputabile all'enorme carico di lavoro cui il predetto era stato sottoposto nel corso dell'intero rapporto lavorativo ed aveva chiesto il pagamento dell'equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, nella misura corrispondente alla I categoria della tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, nonchè il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 100.000 per ciascuna erede o nella diversa misura equitativamente determinata.

    3. Espletata attività istruttoria e disposta c.t.u. medico-legale, il Giudice del lavoro del Tribunale di Nicosia aveva accolto entrambe le domande. La sentenza era stata impugnata dall'Azienda sanitaria provinciale di Enna che aveva contestato, con il primo motivo, le risultanze della c.t.u. medico-legale in ordine alla riconosciuta dipendenza del decesso da causa di servizio; con il secondo...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte di appello non aveva debitamente considerato che, confermando la condanna dell'Azienda convenuta al pagamento dell'equo indennizzo, aveva con ciò riconosciuto anche il nesso di derivazione causale tra condizioni di lavoro del R. ed evento-morte e ciò non poteva non rilevare ai fini della prova dei presupposti della responsabilità datoriale all'art. 2087 c.c.. Se il decesso del Ruperto era dipeso eziologicamente dalle condizioni di lavoro, spettava al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento.

    2. Si rappresenta che, in ogni caso, l'istruttoria espletata in primo grado aveva evidenziato sia l'esistenza di una carenza di organico dei dipendenti con la qualifica del R., sia una notevole mole di lavoro, attestata dall'elevato numero di esami radiologici eseguiti presso i servizi di radiologia, ecografia e tomografia computerizzata, sia il disagio costituito dalla necessità di percorrere, anche nei periodi invernali, il tragitto esterno che collega i vari reparti; era pure stato dimostrato che, per gli stessi motivi di carenza di organico, il R. aveva svolto turni di pronta disponibilità notturna e festiva e di pronta disponibilità diurna in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva vigente.

    3. Con il terzo e il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 1.9.95, art. 44, del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18 e dell'art. 36 Cost. e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma...

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