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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Grosseto rigettava il ricorso proposto da M.E., operaio specializzato provetto sommozzatore, nei confronti della ex datrice di lavoro Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a., diretto ad impugnare il licenziamento disciplinare intimatogli il 3.8.2010 per avere svolto, all'interno dell'area portuale presso cui operava la datrice di lavoro, attività di soccorso con immersioni in favore di imbarcazioni non clienti della società.

    Avverso tale sentenza proponeva appello il M.; resisteva la società.

    Con ordinanza del 10.7.14, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c., ritenendolo prima facie infondato.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a cinque motivi.

    Resiste la società con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3, lamentando altresì la carenza probatoria circa i fatti contestatigli.

    Lamenta in particolare l'erronea valutazione delle testimonianze escusse a tal fine in corso di causa, ed in particolare degli investigatori privati, diretti non ad accertare illeciti, ma meri inadempimenti contrattuali.

    Il motivo presenta ampi profili di inammissibilità in quanto diretto a censurare apprezzamenti del materiale istruttorio da parte del giudice di merito, peraltro nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c..

    Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest'ultimo, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell'ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l'accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, anche quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n....

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