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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1132 del 2013 rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale che, giudicando sull'impugnativa del licenziamento intimato in data 15/10/2012 a D.G.B. dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale maggiore policlinico di Milano - dalla quale il medico era stato assunto in data 1.2.2005 ed aveva avuto l'incarico di direttore dell'Unità operativa di cardiologia UCIC ed emodinamica - aveva dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro e condannato la Fondazione al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, con parziale compensazione delle spese.

    La Corte territoriale premetteva che il D. era stato licenziato a seguito di lettera in cui gli si addebitavano reiterate condotte con le quali egli avrebbe ostacolato la realizzazione del progetto della Fondazione di integrazione dell'unità operativa di cardiologia e di quella di medicina ad indirizzo cardiovascolare, diretta dal prof. M., in un'unica area omogenea di cardiologia, in violazione delle indicazioni fornite con la determina n. 862 del 5.4.2012. Condivideva la valutazione del primo giudice che, delle nove contestazioni che venivano mosse al dirigente medico, ne aveva ritenute fondate solo due: quella di cui al punto d), con riferimento al fatto di avere convocato una riunione con i soli medici della U.O. di cardiologia, senza alcun accordo con il M. e su temi che avrebbero dovuto essere oggetto di condivisione, e quella di cui al punto h), con riferimento all'avere assunto decisioni e proposte contraddittorie con riferimento alla riattivazione dei turni di reperibilità 24 h nell'attività di emodinamica, con pregiudizio per l'attività assistenziale. Riteneva che nel caso gli addebiti, pur configurando un inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante, non fossero idonei a giustificare il...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorso successivo proposto dalla Fondazione dev'essere qualificato come ricorso incidentale e riunito al ricorso principale ex art. 335 c.p.c.. Viene qui in rilievo il principio secondo il quale l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, semprechè siano stati rispettati i relativi termini (così Cass. 13/12/2011 n. 26723).

    2. Il ricorso principale di D.G.B. è affidato ai seguenti motivi:

    2.1. Con il primo, egli deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, circa l'insussistenza giuridica dei fatti, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

    Il motivo attinge la sentenza della Corte territoriale laddove ha negato la tutela reintegratoria ritenendo sussistenti due degli addebiti contestati. In particolare, con riferimento all'addebito sub d), rileva che delle sei riunioni oggetto della contestazione per le quali il dirigente medico avrebbe convocato i soli medici afferenti all'unità operativa di cardiologia, senza averne discusso con il professor M., in realtà ne era stata ritenuta sussistente una sola, che aveva avuto la durata di meno di mezz'ora, nè era stato provato che si fosse deciso alcunchè.

    Inoltre, con riferimento all'addebito sub h), la Corte d'appello...

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