1. Con sentenza del 26.4.07 il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda avanzata dal dott. V.G. - magistrato, all'epoca dei fatti presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria - per ottenere la condanna di P.A. e della Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s., al risarcimento dei danni arrecati dalla pubblicazione del libro "(OMISSIS)", scritto dal primo ed edito dalla seconda.
2. L'attore aveva lamentato il carattere incompleto, fraudolento e manipolatorio della trascrizione, nel libro, del provvedimento del 18.12.95 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva archiviato il procedimento scaturito dalle indagini seguite agli esposti del notaio M.P. anche contro i magistrati reggini e, tra questi, contro lo stesso dott. V.G., che lamentava che il libro aveva invece fatto intendere - contrariamente al vero - la fondatezza delle accuse mossegli dal notaio. A riprova di ciò aveva evidenziato che il notaio M. in realtà era stato rinviato a giudizio per il delitto di calunnia continuata, processo poi non pervenuto a sentenza per il sopraggiunto decesso dell'imputato.
3. Con sentenza pubblicata il 19.5.12 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame del dott. V.G. nei confronti della Casa Editrice Memoria, Gruppo Editoriale Bios S.a.s. (per mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio del relativo atto introduttivo) e rigettava quello nei confronti dell'autore del libro (per difetto di prova della diffamazione, avendo i giudici di secondo grado respinto la richiesta dell'appellante di poter produrre in appello il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di Messina).
4. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il dott. V.G. per quattro motivi.
5. Gli intimati non hanno...
1.1. Il primo motivo denuncia violazione dei principi giurisprudenziali in materia di riattivazione del procedimento notificatorio e degli artt. 331 e 103, 184 bis, 157 e 359 c.p.c.: sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che sussistessero i presupposti per concedere, dopo il vano tentativo del 21.6.07, un nuovo termine per la notifica dell'atto di gravame alla società appellata (nuovo termine che in un primo momento, all'udienza del 18.12.07, la Corte territoriale aveva pur concesso su richiesta dell'appellante e che, infine, aveva portato alla notifica del gravame alla società il 4/6.2.08); sostiene, ancora, il ricorrente che, trattandosi di cause inscindibili, ad ogni modo sarebbe stata dovuta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nell'interpretazione datane dalle Sezioni unite di questa Corte, per non avere i giudici d'appello ammesso la produzione di copia del provvedimento del GIP di Messina del 18.12.95, prodotto per la subordinata ipotesi che esso fosse ritenuto indispensabile ai fini del decidere: si lamenta in ricorso che erroneamente i giudici di merito hanno asserito che l'indispensabilità del documento non può superare le preclusioni istruttorie maturate in primo grado.
1.3. Il terzo motivo prospetta vizio di motivazione o travisamento della prova in merito alla necessità del detto provvedimento del GIP al fine di dimostrare il duplice profilo di diffamazione, consistente nel fatto che l'autore del libro aveva, lasciato intendere che sarebbero state archiviate le accuse mosse dai magistrati al notaio M. - mentre, in realtà, era avvenuto l'esatto contrario - nonchè nell'affermazione, sempre proveniente dall'autore del libro, secondo la quale detto provvedimento di archiviazione avrebbe dimostrato la verità...
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