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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Il Tribunale di Napoli, adito da C.M., condannò la datrice di lavoro RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa al pagamento in favore del dipendente di una somma pari al 100% della retribuzione da costui goduta per il periodo dal 27.9.2002 al 23.2.2004 a titolo di risarcimento del danno per dequalificazione professionale, di Euro 24.880,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e di Euro 1.072,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre accessori.

    Proposto appello da parte della società soccombente, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 dicembre 2013, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato la RAS al pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione goduta dal C. a titolo di risarcimento del danno professionale per il periodo indicato; ha poi rigettato le altre domande proposte dal lavoratore.

    La Corte territoriale ha condiviso la valutazione già operata in fatto dal Tribunale per cui dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che "l'istante ha subito un sistematico isolamento lavorativo e tale condizione si è congiunta con una privazione effettiva delle mansioni" per il periodo dal settembre 2002 al febbraio 2004, tuttavia dimidiando il risarcimento del danno determinato dal primo giudice per la lesione alla professionalità.

    Con riferimento al risarcimento del danno biologico e del danno morale, come riconosciuti in primo grado, la Corte napoletana ha invece accolto l'appello della società datrice di lavoro, respingendo le pretese attoree, in quanto indennizzabili dall'INAIL a mente del D.Lgs. n. 38 del 2000.

    2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.M. con dieci motivi. Ha resistito Allianz Spa con controricorso contenente impugnazione incidentale affidata ad otto motivi. A quest'ultima ha opposto controricorso il C.. Entrambe le parti hanno comunicato memorie...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Occorre, per ragioni di priorità logica, esaminare il ricorso incidentale della società che contesta di aver posto in essere una condotta inadempiente.

    Rispetto ad esso deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del C. sull'assunto che sarebbe stato azionato da soggetto diverso dalla RAS Spa parte del processo. Infatti è stato prodotto dalla società, con documento acquisibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. perchè relativo all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, che la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà Spa (parte indicata nella sentenza impugnata) ha mutato denominazione sociale in Allianz Spa (attuale controricorrente e ricorrente incidentale), per cui la società impugnante è da considerare la medesima parte che ha partecipato al giudizio dei gradi di merito.

    Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza impugnata sovrapposto i diversi periodi di attività lavorativa che avevano costituito oggetto di due diversi giudizi promossi dal C. e per non avere valutato il fatto che, già a far tempo dl 1997, aveva cessato di operare come Tecnico Esterno Aziende.

    Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla ritenuta dequalificazione professionale in danno del dott. C., fondata "su di una parziale ed incompleta valutazione dei fatti e delle circostanze emerse all'esito dell'istruttoria svolta".

    Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui "corsi di formazione e aggiornamento".

    Con il quarto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi...

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