C.M. ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa dell'importo di Euro 80.000,00 inflittagli dalla Consob con Delib. n. 18639 del 2013 (notificata il 5/9/2013) per la violazione dell'art. 40, comma 1, lett. a) del TUIF in combinato disposto con l'art. 65, comma 1, lett. a), b) ed e) della Delib. Consob n. 16190 del 2007, in quanto nella sua qualità di amministratore delegato di Idea Fimit SGR S.p.A., tra il giugno del 2010 ed il 29 aprile 2011 aveva mancato di operare con correttezza, diligenza ed indipendenza, omettendo di perseguire l'interesse dei partecipanti al Fondo Omega nello svolgimento delle attività relative alla vendita dell'immobile di (OMISSIS).
L'opponente chiedeva alla Corte d'Appello di Roma, previa sospensione della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del provvedimento impugnato, ed in via subordinata di derubricare la sanzione a titolo meramente colposo, disponendosi per l'effetto la non pubblicazione della sanzione, rettificando in diminuzione la sanzione stessa.
Nella resistenza della Consob, la Corte d'Appello di Roma con Decreto 3 marzo 2014 rigettava l'opposizione, condannando il C. altresì al rimborso delle spese di lite.
Per quanto rileva ancora in questa sede, escludeva che vi fosse stata una violazione del principio del contraddittorio così come previsto dall'art. 195 del TUIF, in ragione della mancata previsione ad opera della Delib. n. 15086 del 2005, della comunicazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative all'interessato, e senza quindi la previsione di invio di deduzioni alla Commissione nè di poter essere ascoltati, prima che la stessa Commissione adotti il provvedimento sanzionatorio.
Osservava che ai sensi della giurisprudenza di legittimità, non potevano invocarsi appieno i principi della difesa e del contraddittorio operanti invece per il...
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 195, comma 2 TUIF e della L. n. 262 del 2005, art. 24, nonchè l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per la violazione dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito del procedimento sanzionatorio della Consob.
Si rileva che il procedimento de quo, come rimodellato dalla legge n. 262/2005 e dalle successive Delib. Consob n. 15131 e Delib. Consob n. 15086 del 2005, mentre riserva alla Commissione il potere decisionale in merito alla proposta di sanzione, assegna l'attività istruttoria propedeutica agli Uffici interni della stessa Commissione, essendo in particolare affidata la fase decisoria propedeutica all'Ufficio Sanzioni Amministrative.
La relazione di quest'ultimo, che viene trasmessa alla Commissione per l'adozione del provvedimento finale, non è comunicata agli interessati nè risulta possibile per questi presentare deduzioni, con la conseguenza che si palesa la violazione del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Tali doglianze erano state poste a fondamento dell'opposizione e sono state liquidate dalla Corte d'Appello con il richiamo ai principi affermati in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di sanzioni amministrative (Cass. S.U. n. 20395/2009), per i quali i principi del diritto di difesa e del giusto processo sono riferibili unicamente al procedimento giurisdizionale e non anche al procedimento amministrativo, ancorchè destinato all'applicazione di sanzioni amministrative.
Assume il ricorrente che l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite andrebbe rivisto alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 4...
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