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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Genova C.M. agiva nei confronti dell'INPS per l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione ai sensi della L. n. 297 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stato esposto all'amianto per un periodo ultradecennale nel corso della attività lavorativa prestata presso la PIAGGIO AERO INDUSTRIES spa.

    Il giudice del lavoro, riunito il giudizio a quello promosso da altri lavoratori ( F.C. e L.M.), con sentenza del 18.11.2008 (nr. 1892/2008), rigettava la domanda.

    La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3.12-31.12.2010 (nr. 885/2010), in parziale accoglimento dell'appello del C. condannava l'INPS a rivalutare la contribuzione, applicando il coefficiente di 1,25 in relazione al periodo decorrente dal 14.10.1981 al 31.12.1992.

    La Corte territoriale, accertata la esposizione ultradecennale, riteneva applicabile la previsione dell'articolo 47 DL 269/2003; esponeva che il C. aveva presentato la domanda amministrativa nell'anno 2005 e dunque non rientrava nella platea dei lavoratori per i quali - ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 - continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Su tale regime non aveva inciso la disciplina introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 20 e 21.

    Andava invece disapplicata, perchè non conforme a legge, la diversa disposizione di diritto intertemporale contenuta nella D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2.

    Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M., articolando un unico motivo.

    L'INPS ha depositato procura alle liti.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo la parte ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, degli artt. 1, 2, 12 preleggi, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La censura investe la statuizione di applicabilità della disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 47.

    Il ricorrente ha dedotto l'errore del giudice del merito nella ricostruzione del fatto, in quanto la domanda di riconoscimento della esposizione all'amianto era stata presentata all'INAIL in data 1.2.2001, come dal documento prodotto nel primo grado (documento affoliato sub nr. 4). In ogni caso era stata avanzata richiesta di informativa all'INAIL o di acquisizione del fascicolo della fase amministrativa.

    Il giudice dell'appello, in violazione dell'art. 184 c.p.c., comma 4, non aveva neppure invitato le parti alla discussione sul punto della normativa applicabile.

    Il ricorrente ha in ogni caso denunziato la erroneità della interpretazione della normativa di riferimento adottata dal giudice dell'appello ed ha assunto che la salvezza della previgente disciplina prevista dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, in favore dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato "il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8" riguardava coloro che avessero acquisito il diritto alla maggiorazione contributiva, diritto soggettivo distinto dal diritto a pensione.

    Il giudice dell'appello nell'adottare la contestata interpretazione aveva ritenuto di dover disapplicare il D.M. 27 ottobre 2004, per contrasto con la disciplina...

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