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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato la Azienda Ospedaliera "Bolognini" di (OMISSIS) a corrispondere al dirigente medico F.D. la somma di Euro 12.849,28, a titolo di retribuzione per ore di lavoro straordinario, nonchè l'ulteriore importo di Euro 951,80 per differenze sul trattamento di fine rapporto ed aveva, invece, respinto la domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica.

    2. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di appello con i quali la Azienda Ospedaliera aveva denunciato la violazione dell'art. 65, comma 3 C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità e ha rilevato che il Tribunale non aveva interpretato la disposizione contrattuale, bensì aveva escluso che la stessa potesse trovare applicazione in quanto il rapporto fra le parti si era svolto secondo un'organizzazione del lavoro del tutto diversa, senza alcuna valorizzazione degli obiettivi. Detta ratio della decisione non era stata censurata in modo specifico dall'appellante, che si era limitato ad estrapolare brani dalle deposizioni testimoniali, senza nemmeno organizzare le censure in un ragionamento compiuto.

    3. Il giudice di appello ha escluso, poi, la fondatezza del terzo motivo, perchè la base di calcolo del trattamento di fine rapporto è determinata dalla contrattazione collettiva e la appellante aveva invocato, senza produrlo, l'accordo integrativo del 10 febbraio 2004, non applicabile alla fattispecie in quanto il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni il 31 luglio 2002.

    4. La Corte territoriale ha respinto, infine, anche l'appello incidentale, evidenziando che dalla sola protrazione dell'orario di lavoro e dalla mancata concessione, in alcuni casi, dei giorni di ferie richiesti, non si poteva desumere l'asserito pregiudizio alla salute che,...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia " violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la dichiarata inammissibilità dei primi due motivi dell'appello principale".

    La Azienda, dopo avere trascritto integralmente i motivi di appello, richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che l'onere di specificità dei motivi è soddisfatto anche nel caso in cui vengano riproposte in appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice, quando il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza. Aggiunge che erano state contestate in modo specifico le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado in merito alla rilevanza della predisposizione di un rigido sistema di rilevazione degli orari, alla mancata assegnazione degli obiettivi, alla equiparazione fra straordinario autorizzato e non autorizzato.

    Nel merito richiama le deduzioni svolte dinanzi alla Corte territoriale ed insiste per la infondatezza della domanda proposta dal F., sollecitando una pronuncia ex art. 384 c.p.c., comma 2, e facendo leva sulla disciplina dettata dal CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità.

    2. La seconda censura lamenta "violazione e/o falsa applicazione dela L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 2 e ss., artt. 2120 e 2697 c.c., art. 414 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la confermata condanna al pagamento della differenza per TFR". Sostiene la Azienda Ospedaliera che la Corte territoriale non poteva respingere il motivo di appello a causa della mancata produzione del contratto integrativo del 10 febbraio 2004, perchè detto onere gravava sulla parte ricorrente.

    3. Il ricorso incidentale denuncia, con un unico motivo, "violazione e falsa...

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