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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Roma in data 24.1.2008 la società HILTON ITALIANA srl (in prosieguo per brevità: HILTON) proponeva opposizione avverso il precetto notificato da I.A., con il quale sul presupposto della successione della HILTON - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - nel rapporto di lavoro intercorso tra la I. e la società CALDOLO FITNESS, si intimava alla HILTON, quale cessionaria della azienda, di adempiere alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 22853/2007 (con la quale la CALDOLO FINTNESS veniva condannata alla reintegra in servizio della I. ed al pagamento di una indennità risarcitoria).

    Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.11.2010 (nr. 18004/2010), accoglieva la opposizione.

    La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16.10.2012-10.1.2013 (nr. 7973/2012), rigettava l'appello della I..

    La Corte territoriale rilevava che la società HILTON, che gestiva l'albergo "ROME CAVALIERI HILTON", aveva affidato ad Eschilo 1 srl, cui era poi subentrata la società Caldolo Fitness srl, l'appalto per la fornitura dei servizi operativi per il centro di fitness e benessere interno all'albergo.

    La società HILTON non aveva mai trasferito la gestione del centro ed aveva provveduto ad un mero appalto di servizi, contratto con il quale il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale dei prodotti e servizi che gli necessitano attraverso la fornitura da una impresa terza.

    Sulla base dei documenti e della prova testimoniale era stata accertata la esistenza di un appalto genuino per la esecuzione delle attività inerenti al centro di benessere; doveva pertanto escludersi che con la cessazione dell'appalto si fosse verificata una retrocessione del ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c..

    Per la cassazione della sentenza ricorre I.A., articolando un unico motivo.

    Resiste con...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo la ricorrente ha denunziato- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. nonchè - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione un ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Ha assunto che la esistenza di una fattispecie di appalto di servizi non escludeva, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, il verificarsi di una ipotesi di trasferimento di azienda.

    Il trasferimento si era realizzato nel momento della cessazione dell'appalto di servizi, allorquando la attività era stata nuovamente internalizzata; invero i locali, le attrezzature, l'organizzazione complessiva del centro fitness e quasi tutti i dipendenti erano passati alla gestione diretta della HILTON.

    La fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. poteva verificarsi indipendentemente dallo strumento giuridico adottato ed anche nella ipotesi di cessazione di un appalto di servizi allorchè alla scadenza si fosse realizzato un passaggio della azienda dall'appaltatore al committente.

    Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione dell'art. 2112 c.c..

    Ai fini del trasferimento d'azienda la disciplina dell'art. 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.

    Questa Corte ha già affermato, con principio che va qui ribadito, che il trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile...

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