Con sentenza del 5.3.2015, la Corte di appello di L'Aquila accoglieva l'appello della s.r.l. Teateservizi per quanto di ragione, respingeva il primo motivo di gravame incidentale, dichiarando assorbito il secondo, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta da D.E. con il ricorso introduttivo.
Per quel che interessa nella presente sede, la Corte rilevava che era infondato il primo motivo dell' appello incidentale proposto da quest'ultimo, con il quale era contestata la ritenuta applicabilità D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, alla società in esame, in quanto questa era sorta per garantire la prestazione di servizi in favore di Ente locale secondo lo schema organizzativo del cd. in house providing, con conseguente esclusione dell'estensione delle previsioni normative ordinarie sulla conversione del rapporto di lavoro in ipotesi di illegittimo ricorso allo schema della somministrazione di manodopera. Riteneva, invece, che dovesse accogliersi l'appello principale della società per avere il lavoratore con l'atto introduttivo del giudizio formulato richiesta di risarcimento del danno correlata alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, senza allegare alcun tipo di pregiudizio.
Dalla reiezione della richiesta di risarcimento discendeva, poi, il rigetto del motivo di appello incidentale inteso ad ottenere la quantificazione del danno in misura pari a 20 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la società. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Con...
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