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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 17.10.13, A.D. deduceva che il suo datore lavoro Magazzini Zanchetta s.n.c., da cui era stato assunto il 4.6.10, il 15.5.12 gli aveva inflitto la sanzione dell'ammonizione scritta a seguito di una discussione con il direttore del negozio; che vari mesi dopo, senza alcuna preventiva contestazione, lo aveva licenziato con effetto immediato con lettera del 13.3.13; che il licenziamento doveva ritenersi nullo per violazione delle garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 St. Lav. e dall'art. 225 del CCNL Commercio; che il licenziamento era altresì nullo perchè discriminatorio; che il licenziamento era infine illegittimo a causa della insussistenza degli addebiti, e della sproporzione fra pretesi illeciti e sanzione.

    Costituendosi in giudizio la società convenuta contestava il fondamento della domanda, rilevando peraltro che il comportamento complessivo dell' A. era incompatibile con il regolare funzionamento dell'attività, ciò costituendo un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

    Con ordinanza del 13.3.14 il Tribunale annullava il licenziamento disponendo la reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro (ritenendo irrilevante l'opzione ex art. 18 S.L., esercitata successivamente al deposito del ricorso di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48), con diritto ad una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    Proponeva opposizione la società, resisteva il lavoratore.

    Con sentenza del 18.12.14 il Tribunale di Trieste respingeva l'opposizione. Proponeva reclamo la società, resisteva l' A..

    Con sentenza depositata il 7 luglio 2015, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, condannava la società a pagare all' A. le retribuzioni globali di fatto maturate dal 20.6 al 24.7.13, dedotto il percepito,...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di esaminare dapprima il terzo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., S.L. art. 18, commi 4 e 6, L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 414 e 416 c.p.c., L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.

    Evidenzia che, non proceduta da precedenti contestazioni scritte, la lettera di licenziamento faceva riferimento nella sostanza ad un giustificato motivo oggettivo (per le irregolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a fronte delle esigenze organizzative del datore di lavoro), sicchè la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere la natura disciplinare del licenziamento. La sentenza impugnata non aveva comunque considerato che la violazione dell'obbligo di specifica motivazione del licenziamento comportava una tutela solo indennitaria.

    Il motivo, per quanto non esaminato nelle successive censure, è inammissibile. Ed invero, quanto alla natura del licenziamento, la sentenza impugnata, valorizzando logicamente i riferimenti alle precedenti contestazioni (disciplinari) richiamate (seppur genericamente) dalla lettera di licenziamento (riportata per esteso dalla società odierna ricorrente), ed il riferimento ad una condotta colposa e inadempiente dell'Acca, ne ha fatto discendere la natura ontologicamente disciplinare del recesso, cfr. Cass. sez. un. n. 3965/1994 e successiva conforme giurisprudenza. Trattasi di accertamento di fatto, insindacabile in questa sede in base al novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c..

    Venendo pertanto all'esame delle altre censure, si osserva.

    2. - Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi dal 4 al 6; art. 12 Prel.; L. n. 300 del 1970, art. 7.

    Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che l'omessa contestazione dei fatti addebitati integri ex...

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