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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1 - I litisconsorti indicati in epigrafe, tutti appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Torino, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dell'ente locale al risarcimento del danno da usura psico-fisica, derivato dalla mancata concessione del riposo settimanale. Hanno dedotto al riguardo che il turno, articolato in cinque settimane, prevedeva ogni trentacinque giorni lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa per sette giorni consecutivi e ciò in violazione del precetto inderogabile fissato dall'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. nonchè dei principi dettati dalla direttiva 93/104/CE.

    2 - Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva n. 587/2007, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, ha accolto parzialmente i ricorsi ed ha condannato il Comune resistente al risarcimento del danno, da quantificarsi, nel prosieguo del giudizio, in misura pari al 50% della retribuzione giornaliera per il settimo giorno lavorato ed al 100% della retribuzione per il lavoro prestato oltre il settimo giorno consecutivo. Le somme spettanti ai ricorrenti sono state, quindi, liquidate, previa acquisizione di conteggi predisposti dalle parti, con sentenze depositate in date 11 luglio e 20 novembre 2007.

    3 - La Corte di Appello di Torino, adita da entrambe le parti, respinto l'appello incidentale dei lavoratori e dichiarato inammissibile l'appello principale da questi ultimi proposto avverso la sola sentenza definitiva, ha accolto parzialmente l'impugnazione del Comune di Torino ed ha ridotto il risarcimento per il lavoro prestato nei giorni successivi al settimo, quantificato in misura pari al 65% della retribuzione, confermando per il resto le decisioni impugnate.

    4 - La Corte territoriale ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese avanzate per...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1 - Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Torino denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 189 del Trattato di Roma, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 - ora Trattato dell'Unione Europea ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454 - e degli artt. 15 e 17 della Direttiva n. 93/104/CE...." nonchè "omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia". Rileva che l'art. 17 della direttiva consente la deroga al principio del riposo settimanale per particolari categorie di lavoratori, quali quelli espletanti attività di sorveglianza finalizzata ad assicurare la protezione di beni e di persone. Aggiunge che l'art. 15 della stessa direttiva non esclude la autoesecutività del precetto dettato dall'art. 17. Formula, quindi, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, il seguente quesito di diritto: "Se l'art. 15 della Direttiva n. 93/104/CE.... sia di ostacolo alla immediata applicazione negli Stati membri della Direttiva medesima ed in particolare dell'art. 17, che al comma 2, n. 2 che espressamente prevede la deroga al principio del riposo settimanale in via legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale....., atteso che la Direttiva è normativa sufficientemente dettagliata e precisa e comunque contenente principi fondamentali del diritto comunitario o di derivazione dei principi generali di libertà, sicurezza e giustizia di cui all'art. 2 del Trattato ovvero di sicurezza comune di cui all'art. 36 del Trattato medesimo e dunque immediatamente applicabile alle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare al Comune di Torino in quanto soggetto tenuto ad osservare la normativa comunitaria.".

    1.2 - Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione della L. n. 307 del 1934, art. 1 alla luce dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale concernente la deroga al riposo...

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