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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

    "1. E.K.A., assumendo di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ascrivibile al responsabilità del datore di lavoro, si costituì parte civile nel procedimento penale per lesioni colpose a carico di C.R., dominus di finto della società datrice di lavoro Cristinlegna s.r.l.

    La sentenza penale di assoluzione dell'Urlo/tato, pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze, venne impugnata per cassazione dalla parte civile, e questa Corte CON sentenza (penale) 162.2010 n. 6202 (erroneamente indicata come "n. 2669" tanto nel ricorso che nella sentenza impugnata) accolse il ricorso e cassò la decisione d'appello per vizio di motivazione, rinviando il giudizio al giudice civile.

    2. Adita in sede di rinvio, la Corte d'appello di Firenze accolse la domanda della parte civile e con sentenza 10.6.2014 n. 980 condannò C.R. al risarcimento del danno.

    Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da C.R., con ricorso fondato su sette motivi.

    3. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge e "l'omessa, insufficiente e cvntraddittoria motivazione".

    Deduce di essere stato assolto in sede penale, sicchè non poteva essere condannato al risarcimento del danno, non essendo il datore di lavoro della vittima.

    3.1. Il motivo è inammissibile con riferimento all'art. 360, n. 5 non consentendo più tale norma il ricorso per cassazione per "omesso o insufficiente o contraddittoria motivazione".

    Il motivo è invece fondato con riferimento all'error in iudicando. La Corte di appello ha infatti accertato in facto che C.R., gestore e titolare di fitto della Cristinlegna s.r.l., adibì la vittima a lavorazioni pericolose senza adeguatamente formarle...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

    4. Nella propria memoria il ricorrente deduce, in primo luogo, che la relazione preliminare sarebbe incomprensibile, perchè dopo avere rilevato la fondatezza del primo motivo del ricorso, conclude per il suo rigetto.

    La deduzione non può essere condivisa, in quanto è con ogni evidenza frutto di un mero lapsus calami l'affermazione contenuta al p. 3.1, secondo capoverso, della relazione preliminare, dove si afferma che il primo motivo di ricorso "è fondato con riferimento all'error in iudicando". Infatti la motivazione che segue - condivisa da questo Collegio - non consente alcun dubbio sul fatto che il consigliere relatore abbia inteso proporre il rigetto del motivo di ricorso in esame, e che le parole "il motivo è fondato" invece di quelle "il motivo è infondato" costituiscano un mero refuso scrittorio.

    5. Il ricorrente soggiunge poi nella propria memoria che col primo motivo di ricorso ha inteso censurare il rigetto della sua eccezione di "difetto di legittimazione passiva" di C.R., e dunque una violazione di legge, che in quanto tale è sempre deducibile in sede di legittimità.

    Tuttavia l'inammissibilità del motivo in esame, nella parte in cui denuncia il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, è resa palese proprio dalla memoria depositata dal ricorrente, là dove lamenta che l'accertamento della responsabilità di C.R. "non risulta da nessun atto processuale".

    Infatti, avendo la Corte d'appello accertato in fiuto che fu C.R. ad adibire la vittima alle mansioni che causarono l'infortunio (p. 15 della semenza impugnata); che C.R. - e non certo la s.r.l. da lui amministrata - era "l'unico punto di riferimento dei suoi...

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