ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 2016,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Nel corso di una controversia promossa da alcuni docenti nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 2 maggio 2012 (iscritta al n. 143 del reg. ord. 2012), ha sollevato - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) - questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

    2.- Premette in punto di fatto il giudice a quo che i ricorrenti, avendo svolto attività di docente in base a plurimi contratti a termine, avevano agito per l'accertamento dell'illegittimità delle clausole di apposizione del termine e per la conseguente condanna dell'amministrazione, in via principale, a convertire il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal primo contratto, e a corrispondere le relative differenze retributive; in subordine, a risarcire il danno cagionato in misura proporzionata ed efficacemente dissuasiva.

    Con distinto ricorso veniva proposta ulteriore domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla progressione professionale retributiva con la conseguente condanna dell'amministrazione a corrispondere le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio.

    3.- Ciò posto, il rimettente osserva che la disciplina legislativa delle assunzioni a termine nel settore pubblico della scuola si rinviene nell'art. 4 della legge n. 124 del 1999 che, in particolare, al comma 1 sancisce: «Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Il Tribunale ordinario di Roma e il Tribunale ordinario di Lamezia Terme, in più giudizi promossi da docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), che hanno svolto la propria attività in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in ragione di successivi contratti a tempo determinato, con distinte ordinanze, iscritte ai nn. 143, 144, 248 e 249 del registro ordinanze 2012, hanno sollevato, nel complesso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

    2.- La disposizione di cui all'art. 4, comma 1, è censurata dai rimettenti nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi.

    Il comma 11 del medesimo art. 4 estende l'applicazione del comma 1 al personale ATA.

    I giudici a quibus si sono adeguati al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 348 del 2007), secondo cui il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., diventa...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...