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Estremi:
Tribunale Salerno, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso l'art. 45, comma 17, della Legge 18/06/09 n. 69, nel modificare l'art. 132 del c.p.c. ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche - contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla suddetta riforma dallo stesso art. 132 del c.p.c. - la concisa esposizione dello svolgimento del processo. La suddetta riforma si applica anche ai giudizi in corso, stante l'art. 58, comma 2, della Legge 18/06/09 n. 69 che dispone "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per i seguenti e brevi motivi.

    Innanzitutto, si rileva che la sentenza n. 510/05, della Corte d'Appello di Salerno, che ha riformato la sentenza di primo grado n. 157/02, ha decretato la nullità del contratto di locazione inter partes e per l'effetto ha rigettato la domanda proposta dal Comune, in ordine alla risoluzione dello stesso contratto di locazione e alla conseguente condanna di pagamento per i canoni dovuti.

    Nella motivazione, la sentenza n. 510/05 asserisce che il contratto di locazione non si era mai tramutato in forma scritta, requisito questo indispensabile per la validità degli atti preposti dalla P.A. Inoltre, gli aumenti del canone da parte del Comune sono stati predisposti unilateralmente ed espressi da organi interni e che non hanno la capacità di rilevanza esterna.

    Detto ciò, si ritiene tuttavia che la domanda di rilascio dell'immobile sine titulo da parte del Comune è, come detto ut supra, fondata e pertanto accoglibile.

    Difatti, la sentenza n. 510/05, non intacca minimamente la proprietà dell'immobile in questione, che rimane in capo al Comune ricorrente, acclarando un mero stato di fatto rappresentato dall'occupazione da parte del resistente di un immobile sine titulo.

    Quanto alla domanda riconvenzionale, si ritiene che essa sia infondata e quindi rigettata; non essendo stata dimostrata dal resistente.

    Tra l'altro, com'è stato agelmente dimostrato dal Comune, il sig. D.D.M., a seguito del decesso del padre, richiese espressamente al Comune la voltura in proprio favore del contratto di locazione del genitore, provvedendo, inoltre al pagamento delle somme non controverse ai sensi dell'art. 666 del c.p.c.

    Quanto al pagamento dei canoni, si ritiene legittima da parte del Comune pretendere il pagamento di un importo corrispondente ai canoni di locazione.

    L'indennità di occupazione di un...

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