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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 3984 del 2014, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l'inefficacia nei confronti di S.F. e T. F. del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra Vodafone Omnitel N.V. e Comdata Care s.p.a., già Comdata Care s.r.l., e, per l'effetto, dichiarava la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra i due lavoratori e la società Vodafone Omnitel e ordinava a quest'ultima di ripristinarne la concreta funzionalità, con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento. Dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

    La Corte riferiva che con il suddetto contratto di cessione di ramo d'azienda, con effetto dal 9 novembre 2007, Vodafone aveva ceduto alla società di nuova costituzione Comdata care s.r.l. "un ramo d'azienda che svolge i servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami,variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network/fisso, customer relationship management amministrazione vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound) con proprio personale presso le sedi di (OMISSIS)". Con il suddetto contratto venivano ceduti i dipendenti pertinenti al ramo d'azienda, i contratti ad esso inerenti, ad eccezione dei contratti di locazione relativi alle sedi di (OMISSIS). Venivano anche ceduti tutti i beni mobili non registrati delle sedi di (OMISSIS), ivi inclusi gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi degli apparati, rimanendo però escluse le infrastrutture tecnologiche, hub e...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. 2. Come primo motivo, sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale deducono violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.. Lamentano che la Corte d'appello abbia escluso l'autonomia imprenditoriale del ramo ceduto e sostengono che tale autonomia funzionale può e deve essere valutata alla luce della sussistenza o meno del dato organizzativo, ossia della capacità del ramo ceduto di continuare a realizzare quel servizio svolto già prima, presso la cedente, senza sostanziali modifiche. Sostengono che l'articolazione ceduta, seppur facente parte della più ampia divisione customer care della società Vodafone, ha mantenuto una propria autonomia anche successivamente alla cessione, in quanto si tratta di una struttura operativa preesistente, composta da tutte le persone già adibite in via esclusiva a quei particolari servizi e quindi dotate di professionalità specifica per lo svolgimento degli stessi e composta da beni materiali e immateriali che già erano utilizzati al fine di fornire i servizi medesimi, nè poteva ostare la limitata ampiezza della porzione trasferita. Il servizio non avrebbe interdipendenza funzionale da Vodafone, ma solo forme di legittimo raccordo.

    Evidenziano che il legislatore italiano all'art. 2112 c.c., comma 6 ha espressamente disciplinato la fattispecie dell'appalto di servizi eseguito dall'appaltatore attraverso il ramo d'azienda acquisito, così ammettendo come pienamente legittima l'interconnessione operativa funzionale che il ramo ceduto continua inevitabilmente a mantenere con l'organizzazione del cedente. La circostanza che la cessione non abbia riguardato la titolarità dei programmi di accesso ai data base dei clienti Vodafone, inoltre, era determinata ...

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