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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:

    "Con sentenza del 2 ottobre 2013 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede - che aveva respinto il ricorso di P.L. inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un contratto a termine stipulato per il periodo dal 1 febbraio 2002 al 30 aprile 2002, per "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002" -, dichiarava l'illegittimità del termine apposto al contratto e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, e in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, condannava la società al risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi dal 30 aprile 2002 (data di cessazione del rapporto) al saldo. La Corte territoriale riteneva che: - il contratto in questione rientrava nell'ambito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001; - la clausola appositiva del termine era generica e dal suo contenuto, nonostante il richiamo agli accordi collettivi, non si evinceva che le indicate esigenze riguardassero l'ufficio di destinazione del lavoratore; - in ogni caso la società non aveva fornito la prova della riconducibilità dell'assunzione alle ragioni indicate in...

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