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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

    2. Con sentenza del 30.10.2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda dell'attuale parte intimata, di accertamento dell'inefficacia del dedotto trasferimento del ramo d'azienda effettuato da Telecom Italia s.p.a. alla MP Facility S.p.a. con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con il predetto lavoratore.

    3. La Corte territoriale, ribadito l'onere inderogabile dell'impresa cedente di dimostrare la conformità dell'operazione di traslazione del ramo ai requisiti dell'art. 2112 c.c. e richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del ramo d'azienda (Cass. 21711/2012), riteneva non assolto il predetto onere dal datore di lavoro e non contrastata efficacemente l'affermazione dirimente del giudice di primo grado secondo cui la struttura ceduta non avesse una propria identità in grado di per sè di funzionare autonomamente, dal momento che l'intera attività di controllo e coordinamento dei servizi ceduti era affidata a Telecom.

    4. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi.

    5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.

    6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

    7. Parte ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto:

    si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto l'interesse ad agire del lavoratore (primo motivo); deduce violazione degli artt. 1362, 1324 e 2112 c.c., critica gli argomenti posti a fondamento della ritenuta illegittimità ...

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