Con ricorso del 23.3.2007, all'esito di un precedente procedimento di urgenza G.C. adiva il Tribunale di Civitavecchia proponendo domanda nei confronti della società LA PALMA srl per l'accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento intimato in data 23.2.2005, con condanna della parte convenuta alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra - con relativi accessori - ed alla regolarizzazione previdenziale.
Esponeva di essere stata dipendente della parte convenuta presso il supermercato "CONAD" all'interno del centro commerciale "La Palma" in Ladispoli e di essere stata licenziata per superamento del periodo di comporto.
Deduceva la illegittimità del recesso per violazione dell'art. 129 CCNL Cooperative di distribuzione, assumendo che la norma contrattuale non prevedeva una causa di risoluzione del rapporto di lavoro ma la mera sospensione degli obblighi indennitario retributivi a carico del datore di lavoro.
Lamentava altresì:
- la erroneità del computo del periodo di comporto, comprensivo delle assenze per infortunio;
- la carenza di motivazione, per omessa indicazione dei periodi di malattia compresi nel comporto;
- la natura discriminatoria del licenziamento, in quanto determinato dalla sua qualità di rappresentante sindacale.
Si costituiva la società CARINA srl, acquirente della azienda della società LA PALMA srl, contestando il fondamento della domanda.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che l'art. 129 CCNL di categoria - a tenore del quale il lavoratore in malattia o infortunato sul lavoro aveva diritto alla conservazione del posto decorsi di 180...
1. Con il primo motivo di ricorso la società Carina srl censura la interpretazione dell'art. 129 CCNL Cooperative di distribuzione offerta dalla Corte territoriale, assumendone il contrasto tanto con il tenore testuale della norma contrattuale che con l'essenza stessa dell'istituto della aspettativa, come disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi, implicante una manifestazione di volontà del lavoratore.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c.. Osserva la società ricorrente che l'utilizzo della congiunzione "purchè" tra la proposizione principale, prevedente la conservazione del posto di lavoro e la proposizione successiva, che fissava le condizioni per la nascita del predetto diritto (tra le quali la imputazione ad aspettativa non retribuita del periodo eccedente i 180 giorni per anno solare) rendeva palese trattarsi di un diritto incerto nell' an sicchè la aspettativa avrebbe potuto non essere concessa. L'evento condizionante non poteva che consistere nella richiesta di aspettativa da parte del lavoratore.
Nella interpretazione della Corte, invece, la aspettativa non costituiva una delle condizioni del diritto ma un effetto automatico conseguente al verificarsi degli altri due presupposti (la assenza di malattia cronica e la trasmissione dei certificati medici).
Vi era altresì contraddittorietà della motivazione, nel punto in cui la Corte da un lato dava atto della natura della aspettativa come condizione dell'insorgenza del diritto dall'altro affermava che il periodo di 180 giorni doveva automaticamente considerarsi come aspettativa non retribuita, con ciò trascurando la riconosciuta qualificazione come condizione.
3. Con il terzo motivo...
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