ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    p. 1. - All'esito dell'espropriazione presso terzi intentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba nei confronti del debitore B.G.B.G. e dei suoi debitori Korg Italy spa e Cassa di Risparmio di Loreto spa, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Ancona - sez. dist. di Osimo assegnò (con ordinanza 8.1.13) al procedente l'intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l'attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e di componente del Consiglio di amministrazione della seconda; ma il debitore propose opposizione agli atti esecutivi, contestando tra l'altro, per quel che qui rileva, la qualificazione della sua attività, che sostenne doversi ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., n. 3, con conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale.

    L'opposizione fu accolta dal tribunale di Ancona, che qualificò l'attività del consigliere di amministrazione come lavoro parasubordinato, la sussunse entro l'art. 409 c.p.c., n. 3, e, applicando i principi di Cass. 685/12, qualificò impignorabili oltre il limite del quinto i relativi compensi e - prima di compensare integralmente le spese di lite provvide a revocare direttamente l'ordinanza di assegnazione impugnata e, singolarmente procedendo anche in rescissorio, limitò l'assegnazione ad un quinto di quanto i terzi pignorati avevano accantonato - "con conseguente ripartizione delle somme eccedenti eventualmente medio tempore incassate dalla creditrice" - e degli altri emolumenti "dovuti e debendi dai terzi pignorati" al debitore "a far data dalla data di notifica del pignoramento e sino alla concorrenza del credito".

    Per la cassazione di tale sentenza, resa ai sensi ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    p. 2. - Sono articolate cinque motivi di doglianza:

    - un primo, con cui la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 618 c.p.c., e art. 186 disp. att. c.p.c., per vizio di costituzione del giudice (art. 360 c.p.c., n. 4)": cui la controricorrente ribatte che la violazione dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., rileverebbe solo quale causa di ricusazione, sicchè, una volta non fatta valere in quanto tale, nessuna causa di nullità della sentenza resa dal giudice si produrrebbe;

    - un secondo, con cui la ricorrente si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e 183 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in violazione del diritto di difesa (art. 360, n. 4 c.p.c.)": cui la controricorrente replica che nessun termine era stato chiesto ai sensi dell'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e che comunque erano stati concessi quelli per deposito di note conclusive e repliche;

    - un terzo ed un quarto, con cui la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso accertamento della parasubordinazione in concreto" e poi "violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c., n. 3, e art. 2380 bis c.c., in relazione alla qualifica parasubordinata dell'attività di amministratore di società di capitali (art. 360 c.p.c., n. 3)": ai quali la controricorrente replica invocando la giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione già in astratto della prestazione dell'amministratore di società di capitali come continuativa, coordinata e prevalentemente personale, come tale ricondotta all'ambito della parasubordinazione, per poi soffermarsi sulle ragioni della natura parasubordinata del rapporto, messe in luce da quello che prospetta come più recente orientamento di legittimità, nonchè ...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...