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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 aprile 2014) accoglie parzialmente l'appello principale di P. A. e l'appello incidentale dell'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di (OMISSIS) proposti avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 311/2013 e, riformando parzialmente tale sentenza: 1) respinge la domanda di M.F. di risarcimento del danno da demansionamento, con ogni conseguenza in ordine alla condanna dell'Azienda Ospedaliera all'affidamento di un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale; 2) conferma la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 30.300,00 in relazione alla situazione di stress lavorativo subito dalla M., così diversamente qualificando la fattispecie costitutiva della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.;

    3) respinge integralmente l'appello incidentale della lavoratrice.

    La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) va premesso che il primo giudice laddove ha ordinato all'Azienda Ospedaliera di attribuire alla M. un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale ha emesso una pronuncia costitutiva di un rapporto dirigenziale - il cui conferimento nel pubblico impiego contrattualizzato dipende da scelte discrezionali dell'Amministrazione - che, pertanto, non è consentita al giudice ordinario;

    b) peraltro, è da escludere la sussistenza del demansionamento in quanto, benchè nel primo periodo successivo al trasferimento vi siano state indubbie difficoltà logistiche e organizzative, non è emerso alcun danno alla professionalità, del resto difficilmente conciliabile dal punto di vista concettuale con il conferimento di un incarico di direzione di una struttura...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente tutti i ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza.

    1 - Profili preliminari.

    1.- Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva proposta dal controricorrente P. A. sull'assunto secondo cui nei propri confronti non potrebbe essere emessa in questa sede alcuna pronuncia sulla base del ricorso principale della M. - regolarmente notificatogli - in quanto, nelle "conclusioni" del ricorso stesso, la ricorrente non avrebbe minimamente contemplato il P..

    Deve, infatti, essere precisato che le "conclusioni" non fanno parte degli elementi che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità. Pertanto il loro contenuto anche se, in ipotesi, erroneo è del tutto ininfluente, ai fini dell'esame del ricorso stesso (arg. ex; Cass. SU 23 aprile 2009, n. 9658).

    2.- Sempre in via preliminare va precisato che ai presenti ricorsi si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata il giorno 1 aprile 2014 (e, quindi, dopo il giorno 11 settembre 2012).

    Ne consegue che sono inammissibili tutte le censure che fanno riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi al suo nuovo contenuto.

    2.1.- Infatti, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) e dalla successiva giurisprudenza conforme, nei giudizi per cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita all'art. 360 cit., n. 5 che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione - ...

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