ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    L'Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, si insinuava al passivo della Olimpia s.r.l. in amministrazione straordinaria, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1 e art. 2776 c.c., in surroga al credito del lavoratore dipendente M.G. per euro 20141,55, erogato dal Fondo L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 7, gestito dall'Inps, a titolo di tfr, ivi inclusi rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto alla data del pagamento.

    Il Commissario straordinario contestava parzialmente il credito ed il relativo privilegio opponendosi al calcolo della rivalutazione successiva all'esecutività dello stato passivo ed agli interessi per il periodo successivo alla liquidazione dell'attivo.

    IL Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione; la Corte d'appello, con sentenza del 29/5-5/6/2009, ha riformato la sentenza appellata ed ha ammesso in privilegio l'INPS in surrogazione del credito per il tfr del lavoratore, per l'importo complessivo di Euro 18932,10.

    Nello specifico e per quanto ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto fondato l'appello dell'INPS, accollante ex lege nei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro fallito, con la conseguenza di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, seconda parte, da cui consegue che l'Inps è surrogato ex lege al lavoratore per "le somme da esso pagate" , sia per il capitale che per gli interessi e la rivalutazione, ma "ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c.", norme richiamate non solo ai fini del privilegio, ma in tutto il contenuto, da cui consegue che occorre avere riguardo alla causa giuridica delle somme erogate dal Fondo, e la rivalutazione e gli interessi, non ricompresi nell'art. 2751 bis c.c., n. 1 nè nell'art. 2776 c.c., sono disciplinati automaticamente dalla L. Fall., art. 54, comma 3 e art. 55, quindi spettano...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1.- Con l'unico motivo, l'Inps si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8 e della L. Fall., artt. 54, 55 e 59, richiamando la natura di retribuzione del tfr.

    2.1. Il motivo è infondato.

    Come affermato nelle pronunce 26294/2013 e 16447/2011, la surroga del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., consente al medesimo Fondo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita nonchè la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente.

    3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; atteso il formarsi dell'orientamento sopra riportato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si reputa di disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...