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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1018/14, depositata il 6 novembre 2014, rigettava il reclamo proposto da D. C.C. nei confronti dell'Istituto Europeo di oncologia srl, in ordine alla sentenza n. 4901/14 emessa tra le parti dal Tribunale di Milano, che respingeva l'opposizione all'ordinanza 26 marzo 2014 di reiezione delle domande reintegratorie e risarcitorie proposte dalla medesima D.C., avverso il licenziamento intimatole il 25/30 luglio 2.013.

    2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre D.C.C. prospettando cinque motivi di ricorso.

    3. Resiste con controricorso l'Istituto Europeo di oncologia srl.

    4. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Occorre premettere che in data 1 luglio 2013 D.C.C., medico specializzata in medicina nucleare che dal 2010 al 1 luglio 2013 è stata Co-direttore della Divisione di medicina nucleare dell'Istituto Europeo di oncologia srl, dirigente di fascia A4, riceveva per conoscenza dal suddetto Istituto Europeo di oncologia srl la comunicazione, diretta alla direzione territoriale del lavoro di Milano, in cui si esponeva che l'Istituto si trovava nella condizione di dover procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della dott.ssa D.C., in ragione delle modifiche organizzative che si intendevano adottare con riguardo alla Divisione di cui la stessa era condirettore, al fine di far fronte alla riduzione di budget derivante dalla c.d. spending review (di. n. 95 del 2012), e non essendo possibile il repechage.

    Tale comunicazione, esponeva l'IEO, revocava e sostituiva la precedente comunicazione di avvio della procedura di licenziamento del 5 giugno 2013, in virtù della quale era stato disposto l'incontro per il giorno 24 giugno, al quale non aveva partecipato alcun rappresentante dell'Istituto per mero disguido.

    La comunicazione si concludeva con l'affermazione che, nel restare in attesa della convocazione per l'incontro previsto dalla L. n. 604 del 1996, art. 7, comma 3, si chiedeva di inviare ogni comunicazione all'indirizzo della sede operativa dell'Istituto, come indicato.

    Con la lettera del 4 luglio 2013 la lavoratrice impugnava e contestava la suddetta comunicazione.

    Con lettera del 5 luglio 2013 l'IEO comunicava che, in attesa della definizione della procedura di licenziamento Intimato, la lavoratrice ferma restando la corresponsione della regolare retribuzione, era esonerata con effetto immediato dal prestare...

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