Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da I.F. contro la datrice di lavoro s.p.a. Telecom Italia onde ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimato il 25 giugno 2013.
La Corte notava che con lettere del 25 luglio e del 2 agosto 2012 la società aveva addebitato all' I. di avere inserito nel sito internet della "Ilacqua banqueting and catering", quale recapito, l'"utenza cellulare", ossia il numero del telefono portatile, nonchè il numero di fax a lui assegnati dalla stessa Telecom per ragioni di servizio. Gli stessi recapiti erano stati inseriti nel profilo Facebook. Ancora, nello stesso sito internet era indicata, tra i clienti della società di ristorazione, la s.p.a. Telecom Italia.
Questa riconduceva tali comportamenti all'art. 48, lett. B, del vigente c.c.n.l., che prevedeva il licenziamento per fatti arrecanti " all'azienda grave nocumento morale o materiale".
I fatti risultavano, ad avviso della Corte, provati a sufficienza ed erano sussumibili nella previsione dell'art. 48, lett. B, cit..
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l' I. mentre la s.p.a. Telecom resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Col secondo motivo, da esaminare con precedenza perchè assorbente, il ricorrente lamenta la violazione, oltrechè della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30, artt. 2119 e 2106 cod. civ., degli artt. 47 e 48 c.c.n.l. 1 febbraio 2013 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sostenendo che i comportamenti a lui addebitati non sono riconducibili alla previsione dell'art. 48, lett. B, cit., il quale commina il licenziamento senza preavviso per il lavoratore che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato applicabile, caso mai, l'art. 47, comma 1, lett. F, dello stesso contratto collettivo che prevede sanzioni conservative per chi "esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei mezzi dell'azienda medesima.
La doglianza non si muove per intero "lungo la linea del fatto", come sostiene la controricorrente, ma denuncia tra l'altro la violazione di una norma di contratto collettivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed è perciò ammissibile.
Essa è anche fondata. I comportamenti addebitati al lavoratore nelle lettere d'incolpazione furono, come qui detto nella parte narrativa, l'inserimento nel sito internet, nonchè nel profilo Facebook di un'impresa di ristorazione, dei numeri di telefono mobile e di facs assegnati al lavoratore stesso dalla datrice di lavoro attualmente controricorrente; ed inoltre l'avere indicato la detta datrice di lavoro come cliente dell'impresa.
La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se questi comportamenti abbiano arrecato alla società un "grave" nocumento morale o materiale.
Tale nocumento ...
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