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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 1(A).

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      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2015, n. 24; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2015, n. 30; Circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194; Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197; Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201; Circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203; Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24; Messaggio INPS 20 aprile 2016, n. 1760; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 aprile 2016, n. 17; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2016, n. 27; Messaggio INPS  18 ottobre 2018, n. 3880; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 gennaio 2023 n. 316, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 novembre 2023, n. 4175, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 dicembre 2023, n. 101.



    • ARTICOLO N.7

       Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (A)


    • 1. Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

      2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

      3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

      4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

      5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa.

      5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto,...

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