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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2015, n. 24; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2015, n. 30; Circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194; Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197; Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201; Circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203; Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24; Messaggio INPS 20 aprile 2016, n. 1760; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 aprile 2016, n. 17; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2016, n. 27; Messaggio INPS 18 ottobre 2018, n. 3880; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 gennaio 2023 n. 316, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 novembre 2023, n. 4175, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 dicembre 2023, n. 101.
[1] Vedi l'articolo 4 del D.L. 2 febbraio 2024, n. 9, non ancora convertito in legge.
ARTICOLO N.1
Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio 1.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni. Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili [nel settore industriale] 2.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato...
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