1.- La sentenza non definitiva attualmente impugnata - in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello di R. F. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21617/2005 e in riforma di tale ultima sentenza - così dispone:
1) dichiara la nullità dei primi quattro contratti a termine stipulati tra la R. e la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA per il periodo 1 marzo 1997-30 giugno 2000;
2) per l'effetto dichiara la sussistenza, fra le parti, di un unico rapporto a tempo indeterminato, proseguito giuridicamente dopo il 30 giugno 2000 fino al 28 agosto 2000;
3) respinge l'appello della lavoratrice per gli altri due contratti a termine nonchè la sua domanda risarcitoria;
4) dispone la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza.
La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) va riformata la sentenza di primo grado ove ha rigettato la domanda della R., con riferimento ai primi cinque dei sei contratti a termine in oggetto, ritenendo intervenuta una risoluzione per mutuo consenso;
b) infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità, per la ricorrenza di una simile situazione, in ipotesi di assunzione con una serie di contratti a termine, non basta il decorso del tempo intercorrente tra l'ultimo contratto e l'inizio del giudizio, ma è necessario che vi sia il concorso di ulteriori circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto ed è a carico del datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403) l'onere di darne dimostrazione;
c) quanto ai primi quattro contratti, stipulati in base alla L. n. 230 del 1962, art....
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza. I - Sintesi dei motivi del ricorso principale.
1.- Il ricorso è articolato in sei motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5:
1) violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: a) artt. 1230, 1362, 1418 e 2697 c.c.;
b) art. 12 preleggi;
c) L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e art. 2, u.c.;
d) L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23;
2) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Si contesta la decisione con la quale la Corte d'appello, dopo avere accertato la nullità della clausola di apposizione del termine ai primi quattro contratti stipulati tra le parti, ha respinto la domanda della lavoratrice di riammissione in servizio sul presupposto della legittimità degli ultimi due contratti a termine.
1.2.- Con il secondo motivo si denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5:
1) violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni:
a) art. 1230 c.c.;
b) artt. 112 e 115 c.p.c.;
c) L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e art. 2, u.c. e succ. mod.;
d) L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23;
2) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Si contesta l'omessa valutazione, da parte della Corte romana, della L. n. 230 del 1962, art. 2, prevedente la nullità delle clausole sul termine anche in caso di successione fraudolenta di contratti, che, invece, da un lato sarebbe stata sufficiente a disporre la riammissione in servizio della lavoratrice e, d'altra parte, dimostra l'erroneità della statuizione della stessa Corte secondo cui la stipula di un successivo...
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