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Estremi:
Tribunale Milano, 2015,
  • Fatto

    In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato, per autorevole recentissima e condivisibile giurisprudenza, che “è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento” qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la legittimità del licenziamento intimato, sul presupposto che le reiterate assenze effettuate dal lavoratore, comunicate all'ultimo momento ed "agganciate" ai giorni di riposo, determinavano uno scarso rendimento ed una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale) (v. Cass. n. 18678/2014).

    Sul punto non paiono dirimenti le eccezioni sollevate dal ricorrente ai sensi dell'art. 2110 c.c. visto che nel caso per cui è causa - al pari di quello esaminato nella menzionata sentenza resa dalla Suprema Corte - “ la malattia non viene in rilievo di per sé… ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale”, anche alla luce della peculiarità della mansione affidata al ricorrente e delle modalità temporali con cui le singole assenze venivano di volta in volta comunicate.

    Nel caso in oggetto il licenziamento non è pertanto meramente fondato sulla durata dei...

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