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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto dall'A.M.A. s.p.a., in riforma parziale della sentenza di primo grado: 1) respingeva la domanda proposta da M.L. diretta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10%; 2) confermava l'accoglimento della domanda relativa alla determinazione dei compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi e, per l'effetto, determinava la residua somma dovuta dall'AMA, in favore dell'appellato, in Euro 244,54, oltre accessori.

    Osservava la Corte di appello: a) che era infondata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in argomento; b) che era, invece, infondato il gravame dell'A.M.A. quanto al capo di domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con la domenica, poichè la contrattazione collettiva aveva disciplinato tale compenso su base omnicomprensiva facendo riferimento alla "retribuzione globale", quale "sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità di carattere fisso e continuativo....", tra le quali non potevano non essere comprese voci di natura retributiva, pur aventi cadenza non mensile, come le mensilità aggiuntive.

    Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'A.M.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

    In udienza è stata respinta l'istanza, presentata congiuntamente dai difensori delle parti, intesa ad ottenere il rinvio del procedimento e motivata dalla...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente, l'istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), il quale non consente di accordare meri rinvii in attesa della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del contendere.

    Motivi del ricorso principale proposto da M.L..

    1) Con il primo motivo del ricorso principale, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 12 preleggi. Si censura la decisione che, ai fini del riconoscimento del diritto fatto valere, non aveva esaminato l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato e relativa ad altra sentenza resa tra le stesse parti avente ad oggetto il compenso per lavoro straordinario svolto in altro periodo del rapporto di lavoro.

    2) Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 12 preleggi, e artt. 101 e 111 Cost., in riferimento ai principi dei tre gradi di giudizio e del giudice naturale, violazione dell'art. 156 c.p.c., nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

    Il ricorrente si duole del recepimento acritico, da parte della Corte di appello, dell'orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede che questa Corte affermi che, al sensi delle suddette norme, a pena di nullità e comunque di annullamento della sentenza, nella relativa motivazione, diversamente da come operato dalla Corte di merito, che si è limitata a riferirsi ad una corrente giurisprudenziale, oltre a dover essere indicate le disposizioni di legge che regolano la fattispecie, deve essere ...

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