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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La corte d'appello di Lecce, con sentenza del 25/3/11, confermando la sentenza del 30/10/08 del tribunale della stessa sede, ha condannato la Società Trasporti pubblici di Terra d'Otranto al pagamento delle somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 del nuovo C.d.S. (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti benchè gli stessi fossero stati addetti per cinque giorni alla settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su percorsi più lunghi di 50 chilometri.

    2. In particolare, la corte territoriale eh confermato la decisione del tribunale che - ritenendo peraltro che le soste inoperose fuori residenza intervallavano corse del turno e non potevano essere considerati riposo - aveva quantificato i mancati riposi sulla base di CTU espletata sulla base di documenti prodotti dalle parti (alcuni dei quali direttamente al consulente), traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei confronti del datore di lavoro; la corte ha quindi ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori, qualificato come danno da usura psicofisica e non come danno biologico, liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo.

    3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per tre motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente in difetto di prova e per non aver tenuto conto della fruizione dei riposi compensativi da parte dei lavoratori.

    5. Il motivo è infondato. Secondo quanto accertato dalla corte territoriale, i lavoratori hanno documentalmente provato l'adibizione a turni di lavoro implicanti il superamento dei limiti legali previsti per la fruizione dei riposi giornalieri e settimanali; in tal modo, essi hanno provato l'inadempimento datoriale all'obbligo di sicurezza derivante dal contratto di lavoro.

    6. In tale contesto, la fruizione da parte dei lavoratori dei riposi compensativi è fatto impeditivo della pretesa azionata in giudizio il cui onere, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, non può che gravare sul datore di lavoro (che nella specie non vi ha ottemperato, a ben vedere neppure allegando in modo specifico entità ed occasione della fruizione dei riposi detti).

    7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.

    8. Il motivo è infondato.

    9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv. 630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

    10. Con specifico riferimento al lavoro prestato...

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