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Estremi:
Tribunale Firenze, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

    Ritiene questo giudice non doversi procedere nei confronti di F.. e C.. per il reato loro ascritto al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione.

    Va premesso in diritto l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine al concetto di ultimazione dell'immobile abusivo, a mente del quale la consumazione del reato urbanistico, di natura permanente, ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (cfr. SS. UU. n. 17178/02; Sez. 3, Sentenza n. 39733 del 18/10/2011); la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. (tra le altre, Sez. 3 n. 38136/01), ed in particolare l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (tra le altre, Sez. 3 n. 32969,7 settembre 2005); che deve trattarsi, in altre parole, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'art. 25, comma 1, cit. T.U., che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere, infine, devono essere valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3 n. 4048,29 gennaio 2003; Sez. 3 n. 34876,9 settembre 2009).

    Ciò posto, nella specie risulta che in data 8/3/2007 era depositata presso il Comune la dichiarazione di fine lavori unitamente alla certificazione di abitabilità o agibilità: la interruzione della permanenza e...

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