1. Con sentenza del 29.6.07 la corte d'appello di Palermo, confermando la sentenza del tribunale di Agrigento del 9.4.03, ha rigettato la domanda del lavoratore C., dipendente del Credito Emiliano, volta a sentir dichiarare l'invalidità dell'accordo individuale sottoscritto, con il quale si era prorogato da 1 a 18 mesi il periodo di preavviso, nonchè, conseguentemente, volta ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla banca per la violazione del preavviso da parte del lavoratore.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'inderogabilità dell'art. 2118 c.c. riguarda solo l'obbligatorietà del preavviso, la cui durata può essere regolata invece dalla contrattazione collettiva e anche da accordi individuali.
2. Ricorre avverso tale sentenza il lavoratore con quattro motivi, cui resiste la banca con controricorso.
3. Con il primo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 98 disp. att. c.p.c. e R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 14, per avere la sentenza impugnata trascurato che le disposizioni del regio decreto citato (che prevedono un preavviso di due mesi) sono applicabili, salvo che vi sia una disciplina più favorevole dettata dalla contrattazione collettiva, nella specie non ricorrente.
Con il secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione degli artt. 1344, 1418 e 2118 c.c., art. 98 disp. att. c.p.c. e R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 14, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'art. 2118 c.c. rinvia alla contrattazione collettiva e non anche all'autonomia individuale. Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione dell'art. 2118 c.c. e art. 14 del regio decreto citato nonchè dell'art. 63 del contratto ...
4. Occorre premettere sul piano delle fonti disciplinatrici del preavviso e del relativo contenuto che, in tema di preavviso, l'art. 2118 c.c. prevede che "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità".
5. L'art. 98 disp. att. c.c. prevede poi che "nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne... la durata del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), si applicano le corrispondenti norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562", norme che prevedono in due mesi la durata del preavviso.
In tema, poi, il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende di credito del 31.8.55, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 934 del 1962, prevede un preavviso di un mese, "salvo che intervenga tra il lavoratore e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine".
Infine, il contratto stipulato dalle parti prevede un termine di preavviso di 18 mesi.
6. La sentenza impugnata, con interpretazione corretta e coerente con il dato letterale delle disposizioni interpretate, ha ritenuto da un lato che il nucleo di inderogabilità della norma codicistica riguarda solo l'obbligatorietà del preavviso e non anche la sua durata, la cui disciplina è stata rimessa alle fonti subordinate;
dall'altro lato, la corte ha correttamente ritenuto inapplicabile nel caso il D.L. n. 1825 del 1924, perchè il decreto è applicabile solo "in mancanza di norme corporative": la soluzione può condividersi per la ragione che, siccome le parti sociali, nel realizzare un bilanciamento complessivo degli interessi...
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