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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva in parte la domanda di B.M., proposta nei confronti di S.A. M. nella qualità di socia, prima della Biochimica Sannino di Fiordalisi G & C snc e, poi, della Biochimica Sannino di Fiordalisi G & C sas, per impugnativa di licenziamento e pagamento di differenze retributive.

    La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ed in via di estrema sintesi, riteneva che il rapporto di lavoro sorto il 3 novembre 1986 con la snc non subiva interruzioni fino al 10 maggio 1995; in epoca successiva, accertava la Corte territoriale, si costituiva un nuovo rapporto di lavoro con la ditta individuale S.A.M. perdurato sino al 4 maggio 1999. L'interruzione della prescrizione, precisava la predetta Corte, di cui alla richiesta di conciliazione in quanto indirizzata alla S. in proprio valeva, quindi, solo ad interrompere il decorso del relativo termine in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la S. quale ditta individuale, con conseguente irrilevanza della questione afferente la responsabilità della S. in relazione al precedente rapporto di lavoro. Riteneva, infine, la Corte del merito che il rapporto di lavoro non era cessato per licenziamento non emergendo ciò dalle dichiarazioni dei testi.

    Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi.

    Resiste con controricorso la parte intimata che deposita, altresì, memoria illustrativa.

    La B. deposita atto di nomina di nuovo difensore.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con la prima censura la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, nonchè vizio di motivazione, assume che la Corte del merito non ha tenuto conto, quanto all'accertamento della sussistenza dell'allegato licenziamento, e della posizione assunta da controparte la quale aveva eccepito che il rapporto era cessato per dimissioni, e delle dichiarazioni dei testi che se correttamente valutate avrebbero fornito la prova dell'assunto licenziamento.

    La censura è infondata.

    Infatti è principio di questa Corte di legittimità che qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2 (Cass. n. 18087/2007 e Cass. n. 21684/2011).

    Nella specie la Corte del merito si è attenuta a siffatto principio rigettando la prospettazione della B. sul rilievo che non risultava provata la sua estromissione dal rapporto di lavoro.

    Nè in queste sede si può procedere ad una rivisitazione del materiale probatorio, considerato anche che parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso le dichiarazioni testimoniali di cui denuncia l'errata valutazione.

    Con il secondo...

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