1. I FATTI E I MOTIVI DI RICORSO. 1.1. Con atto di citazione del febbraio 1992, Sa.Fe., procuratore generale di M.G., convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Padova P.P. e i coniugi B. A. e S.A., chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità - e in via subordinata l'annullamento, sul presupposto che l'atto fosse il frutto di una fraudolenta macchinazione in danno della cedente - del contratto di rendita vitalizia stipulato il 5 dicembre 1984 (atto con cui la M. aveva ceduto alla P. la nuda proprietà di un locale commerciale in cambio di un vitalizio di L. 7.000.000 all'anno) e del successivo negozio (concluso dalla M., nella qualità di procuratrice speciale della P., con i coniugi B. - S. il 20 novembre 1985) con il quale la P. aveva ceduto a questi ultimi la nuda proprietà del medesimo locale al prezzo di L. 135.000.000, da pagarsi in rate semestrali nei sette anni successivi.
Si costituirono in giudizio i coniugi B. e la P., che, nel resistere alle avverse pretese, formularono a loro volta domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ..
Sopravvenuto, nel corso del processo, il decesso della M., la causa fu proseguita da Sa.Fe., in qualità di successore universale della prima.
Con sentenza n. 550 del 2003, il tribunale accolse la domanda proposta in via principale e dichiarò, quindi, la nullità del contratto di costituzione di rendita vitalizia per difetto del requisito essenziale dell'alea, e conseguentemente, la nullità del contratto di cessione della nuda proprietà stipulato il 20 novembre 1985, sul rilievo dell'assenza di titolarità, in capo alla cedente, del diritto trasferito ai cessionari.
1.2. ...
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