ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 12-3-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli rigettava, tra l'altro, le domande di accertamento - con le pronunce consequenziali - della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi da C.G. e P.A. con la s.p.a. Poste Italiane (rispettivamente per il C. dal 3-10-2002 al 31-12-2002 per "sostenere il livello del servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società" e per il P. dal 4-10-20002 al 31-12-2002 per "esigenze tecniche organizzative e produttive, connesse all'attuale fase di riorganizzazione dei Centri di Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio").

    I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma, con l'accoglimento delle domande.

    La società si costituiva e resisteva al gravame.

    La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata il 25-2-2008, in accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti citati con la conseguente sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, e condannava la società a riammettere in servizio il C. e il P. e a corrispondere agli stessi le retribuzioni spettanti con decorrenza dalla data della notifica dei ricorsi di primo grado, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.

    Per la cassazione di tale sentenza la...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardi vita del ricorso avanzata dai controricorrenti, risultando che il ricorso, avverso la sentenza pubblicata il 25-2-2008, è stato notificato a mezzo posta il 2-3-2009, ma la consegna all'ufficiale giudiziario, è avvenuta tempestivamente in data 23-2-2009 (vedi timbro con data e numero cronologico).

    Con il primo motivo la società ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla applicabilità nella fattispecie dell'art. 25 del ccnl 2001, anche in ragione del comportamento concludente delle parti che hanno proseguito nella applicazione della detta norma collettiva pure dopo la scadenza formale del citato ccnl.

    Il motivo non merita accoglimento.

    Innanzitutto sul punto la Corte di merito ha espressamente motivato rilevando che "l'art. 25 - e la sua rilevanza quale "fonte" che legittimava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - è rimasto efficace solo fino al 31-12-2001" e che "dopo tale data, abrogata definitivamente la predetta "delega" L. n. 56 del 1987, ex art. 23 la materia risulta disciplinata unicamente dal D.Lgs. n. 368 del 2001".

    La Corte territoriale, quindi, non è affatto incorsa nel vizio denunciato, e, peraltro, ha deciso in piena conformità con il principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui "in materia di assunzioni a termine del personale postale, l'art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell'accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 - che aveva previsto il mantenimento dell'efficacia delle clausole...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...