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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 26.1-6.5.2011, confermò quella di prime cure che, accogliendo il ricorso proposto da M.C. nei confronti della datrice di lavoro Autostrade per l'Italia spa, aveva:

    - accertato il diritto della lavoratrice, impiegata a part-time verticale, con prestazione lavorativa secondo turni continuativi e avvicendati, a vedersi applicati, nell'indicato periodo di riferimento, le maggiorazioni del 40% per il lavoro notturno e dell'80% per il lavoro notturno festivo previste all'art. 11, punto 10 del CCNL;

    - dichiarato la nullità dell'art. 24, comma 5, CCNL (prevedente l'applicazione del divisore 170 per i lavoratori part time applicato ad attività lavorative in turni), con condanna della parte datoriale al pagamento delle conseguenze differenze retributive.

    La Corte territoriale, a sostegno del decisum, ritenne che:

    - in base alle previsioni del CCNL doveva ritenersi che la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati, ancorchè con schema di sequenza necessariamente diverso da quello 4 + 2 contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno;

    - sussisteva la violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, in relazione alla diversità nell'applicazione del divisore 170 tra lavoratori a tempo pieno (solo per la parte variabile della retribuzione) e lavoratori a tempo parziale (per tutte le voci retributive).

    Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Autostrade per l'Italia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

    L'intimata M.C. ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1362 c.c., si duole che la Corte territoriale, nell'interpretazione della normativa contrattuale di riferimento relativa alla maggiorazione per lavoro notturno, si sia discostata dal criterio di interpretazione letterale, da ritenersi, nella specie, sufficiente ed esaustivo. Con il secondo motivo, sempre relativo alla questione della maggiorazione per il lavoro notturno, la ricorrente denuncia, sotto svariati profili, l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

    1.1 I predetti due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

    Giova al riguardo ricordare la normativa contrattuale di riferimento (CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000):

    - art. 9, comma 3: "Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al 5 e al 6 (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 14-22.

    Qualora l'azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un'equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la RSU";

    - al riguardo, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale e pacifico in causa, per accordo aziendale (cosiddette lettere aggiuntive) sono state previste anche possibili diverse articolazioni, secondo sequenze di 3-1; 3-2; 2-1;

    - art. 9, comma 29: "il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui e...

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