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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza non definitiva del 18.12.2013, la Corte di appello di Venezia accoglieva il reclamo proposto da S.E. e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento intimato al predetto il 31.7.2012 ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, e condannava la Banca reclamata a reintegrare il reclamante nel posto di lavoro, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni.

    Rilevava la Corte che dal contenuto della lettera di contestazione del 19.7.2012 risultava che al Direttore della filiale di (OMISSIS) erano contestate condotte consistenti nell'incaricare abitualmente i dipendenti della filiale di fare la spesa per il direttore durante l'orario di lavoro e di timbrare l'entrata in servizio a nome dello stesso, nell'incaricare ripetutamele di acquistare il pesce in un Comune vicino durante l'orario di lavoro e nell'avere fornito ad un addetto della filiale password e chiavi di accesso alla filiale, ossia comportamenti continuati e divenuti abituali, posti in essere dal momento dell'assegnazione alla filiale fino a quello della contestazione, per quanto atteneva agli incarichi di fare la spesa e di timbrare il cartellino, consistenti pertanto in condotte ripetute, ed in un comportamento caratterizzato dalla permanenza per quanto riguardava l'affidamento stabile ad altro dipendente di password e chiavi. Osservava che la contestazione aveva riguardo ad un "modus operandi" del direttore che denotava un atteggiamento perdurante ed attuale di grave scorrettezza ed inadempienza nella gestione dell'ufficio e che, solo intesa in questi termini la condotta contestata, poteva ritenersi che la contestazione avesse ad oggetto comportamenti sufficientemente individuati e non generici come...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, la Banca ricorrente denunzia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che non sia stato riportato nella sentenza gravata il testo integrale della contestazione disciplinare e che la Banca aveva contestato non un modus operandi, bensì diverse condotte differenziate le une dalle altre, aventi ciascuna autonomo rilievo disciplinare, e che la motivazione secondo cui solo se intesa nel primo senso la contestazione poteva ritenersi non generica era meramente apparente, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la regola della specificità della contestazione non imponeva l'indicazione del giorno e dell'ora in cui i fatti erano compiuti. Peraltro, non vi era nella contestazione alcun riferimento ad un affidamento stabile e definitivo della password, od anche all'incarico ripetuto di acquistare il pesce nel Comune vicino alla filiale, e la Corte aveva omesso di valutare dichiarazioni telefoniche e scritte degli informatori, confermate in istruttoria con riguardo a quanto verbalizzato nella fase sommaria.

    Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7, sostenendo che la Corte d'appello non ha tenuto conto di tutti i fatti contestati come cristallizzati nella contestazione disciplinare, ma ha dato rilievo al modus operandi di cui non vi era traccia nella contestazione disciplinare.

    Con il terzo motivo, la società si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 disp. gen., dell'art. 1362 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2104 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 1 e L. n. 300 del 1970, art. 18, ai sensi dell'art....

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