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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 5.3.2013, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto da \Sabato Rosaria\ avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso della predetta inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole il 26.3.2010 in ragione della sua assenza ingiustificata dal servizio dal 7 novembre 2009 al 22 novembre 2009 (lettere di contestazione del 19.11.2009 e del 24.11.2009). Rilevava la Corte che era incontroverso e documentalmente provato che la ricorrente era rimasta assente dal servizio nel periodo dedotto e che non vi erano contestazioni in ordine alla regolarità dell'iter disciplinare.

    Osservava che il primo dei motivi del gravame della lavoratrice era quello della erronea valutazione delle prove e della conseguente erronea motivazione della sentenza, prospettate sull'assunto che la lettera dell'organizzazione sindacale fiduciaria dell'appellante avrebbe dovuto indurre il giudicante a rilevare il profilo di buona fede della \Sabato\ che aveva dichiarato che, sino alla data del 19.11.2009, non era mai emerso il carattere ingiustificato della sua assenza dal lavoro, tenuto conto del fatto che alla richiesta scritta di autorizzazione al godimento delle ferie era seguita risposta dell'appellata che non faceva alcun cenno all'assenza ingiustificata, laddove, solo con lettera del 19.11.2009, la società aveva formulato la contestazione disciplinare senza manifestare alcuna indicazione della violazione contrattuale di assenza ingiustificata. Evidenziava che la lavoratrice aveva sostenuto che, anche dopo la ripresa dell'attività lavorativa, la successiva lettera di contestazione disciplinare del 24.11.2009 non indicava l'esistenza dell'addebito disciplinare di assenza ingiustificata dal giorno 7 al 19 novembre dell'anno suindicato....

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La ricorrente deduce omissione e insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, riportando, nella prima parte del ricorso, stralci di deposizioni dei testi che avevano negato quanto dalla ricorrente affermato in ordine alla consegna ad altra dipendente di certificato attestante la malattia del figlio, pur avendo altri testi escussi invece confermato il grave stato di confusione della ricorrente, che aveva determinato la necessità per la stessa di assumere farmaci. Nella seconda parte del motivo riporta pedissequamente il contenuto della sentenza d'appello e nella terza rileva che erroneamente era stata negata la richiesta di ammissione di c.t.u. e che dal listino paga del mese di ottobre 2009 emergeva che alla ricorrente spettavano ancora 109 giorni di ferie, circostanza questa idonea a confutare la tesi del carattere ingiustificato dell'assenza, che presupponeva la mancanza di ogni possibilità di usufruire di ferie residue e la piena consapevolezza, da parte della lavoratrice, di porre in essere un comportamento idoneo a determinare l'applicazione di sanzione espulsiva. Denunzia, infine, la violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., ritenendo che non sia stato adeguatamente valuto l'elemento volitivo della condotta posta a base della sanzione espulsiva adottata nei confronti di essa \Sabato\, atteso che era emerso lo stato di malattia che ne minava l'equilibrio psico fisico.

    Il ricorso è infondato, perchè il motivo, per come articolato, prescinde dalla individuazione del carattere di decisività di elementi e fatti di causa non valutati adeguatamente dalla Corte del merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia. Il ragionamento del giudice del gravame -...

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