(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90; Circolare INPS 21 maggio 2015, n. 101.
ARTICOLO N.5
Prestazioni
Art. 5
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarieta' intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata.
c) in via emergenziale:
all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito ...
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