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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- Con sentenza del 9 gennaio 2012, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da R.P. con cui si chiedeva la condanna dell'Inail al pagamento della rendita ex D.P.R. n. 1124 del 1965, nonchè dell'indennità per inabilità temporanea in relazione all'infortunio in itinere subito dal lavoratore in data 3 giugno 1998.

    La Corte distrettuale premetteva come pacifiche le circostanze di fatto utili ai fini della decisione: l'infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il R. si trovava alla guida dell'autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro; tramite rilievo dei luoghi mediante consulenza tecnica d'ufficio era stato accertato che la distanza tra l'abitazione e l'ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro; tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.

    Ciò posto la Corte di merito ha scrutinato che nella specie l'uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva senz'altro a disposizione il servizio di linea, "utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato", e considerando altresì che, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche.

    2.- Il ricorso di R.P. è affidato ad un motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l'INAIL.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Con il motivo di impugnazione, articolato in duplice rubrica, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 66, e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, e dei principi generali che regolano l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Osserva che nella specie l'uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la "giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata".

    Rileva che il R. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l'orario di lavoro "notoriamente disciplinato" dal CCNL dei metalmeccanici.

    2.- Il Collegio giudica il ricorso infondato.

    2.1.- Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività ...

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