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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con pronuncia non definitiva del 24/5/13, la Corte d'Appello di Venezia riformava la sentenza emessa in data 4/11/11 dal giudice del lavoro del Tribunale di Treviso che aveva respinto la domanda proposta da L.M. nei confronti della Faber Industrie s.p.a.

    diretta all'accertamento dell'illegittimità del contratto di somministrazione intercorso tra la predetta società, in qualità di utilizzatrice, e la Startpeople s.p.a., società fornitrice, nonchè alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice. La Corte territoriale, in accoglimento del gravame spiegato dal L., accertava lo svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 13/7/07 fra il lavoratore e la Faber Industrie s.p.a. e condannava detta società a ripristinare il rapporto di lavoro con l'appellante, disponendo per il prosieguo dell'istruttoria volta all'accertamento della entità del risarcimento del danno spettante al lavoratore.

    I giudici di merito pervenivano a tale decisione dopo aver rilevato che, sia nel contratto di somministrazione intercorso tra la società somministratrice e la società utilizzatrice, sia in quello intervenuto fra Startpeople s.p.a. ed il lavoratore, non era stato indicato alcuno specifico elemento, nè era stata offerta alcuna convincente prova in merito alla effettiva sussistenza della causale genericamente indicata, vale a dire quella "per punte di più intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimenti in reparto produttivo". In particolare, per quel che qui interessa, si rimarcava la carenza nella causale concretamente adottata, di qualsiasi riferimento specifico al settore o reparto cui il dedotto aumento di produzione si riferiva, alla tipologia di lavorazione ed alla ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi proposti dalla Faber Industrie s.p.a. avverso le sentenze n. 797/12 e n.82/13 celia Corte d'appello di Venezia.

    Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la pronuncia non definitiva n.797/12, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 27 e 28, per avere la Corte di merito ritenuto generico il richiamo operato nel contratto di somministrazione alle ragioni riconducibili alle punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo.

    A sostegno della doglianza, la ricorrente richiama precedenti decisioni di questa Corte che, scrutinando la medesima dibattuta questione, hanno patrocinato una interpretazione di detta causale come assistita da un grado di sufficiente specificità.

    Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., e dell'art. 27 c.p.c., comma 3, per avere la Corte di merito argomentato in ordine al contenuto degli ordinativi provenienti dall'estero, integranti elementi di sostegno della dedotta causale di incremento della attività produttiva, travalicando i limiti del sindacato giudiziale sulle scelte organizzative riservate alla libertà di iniziativa imprenditoriale.

    Con il terzo motivo la società denunzia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omesso esame circa un punto decisivo della controversia. Evidenzia al riguardo che il lavoratore, nell'agire in giudizio, avrebbe prodotto solo il contratto di lavoro somministrato e non quello di somministrazione, sicchè le sue domande dovevano essere intese come limitate alla ...

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