1. Con sentenza del 2.2.2011, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'appello di C.M., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Tecnoisolant di Mario Nevola in data 11.4.2003, ordinando la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un'indennità pari a quattro mensilità retributive; ha condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di circa 28.954 mila Euro, oltre accessori, a titolo di somme dovute per lavoro straordinario, per somme dovute alla Cassa edile (a titolo di ferie, tredicesima mensilità e festività) nonchè per TFR. 2. In particolare, la corte territoriale ha affermato che il dipendente era stato licenziato non oralmente (come dallo stesso preteso) ma per atto scritto, all'esito di procedimento disciplinare, ed in ragione di assenze ingiustificate; ha ritenuto illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze contestate. Con riferimento alle differenze retributive domandate, la corte d'appello ha ritenuto provato dai testimoni l'espletamento di straordinario continuativo e ha determinato attraverso consulenza tecnica di ufficio le somme spettanti al lavoratore per i titoli richiesti.
3. Ricorre avverso tale sentenza il datore di lavoro, con due motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.
4. Con il primo motivo, il datore di lavoro deduce - rispettivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, per non avere la sentenza considerato le assenze ingiustificate del lavoratore, oggetto di specifica contestazione disciplinare rispetto alla quale il lavoratore non aveva fornito alcuna ...
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