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Prassi

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    Destinatari
    • EPIGRAFE

      Lettera circolare 2014 - 4 giugno 2014 - Illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro) - Indicazioni operative.



    • ARTICOLO UNICO


    • In data 4 giugno 2014 è stata depositata la sentenza n. 153 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 19 luglio 2004. n. 213, inerente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio della disciplina sull'orario di lavoro.

      In particolare, la predetta sentenza ha ritenuto costituzionalmente illegittima la predetta disposizione nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il Legislatore, nell'ambito della legge di delega, avesse richiesto "in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi (art. 2, comma 1 lett. c), L. n. 39/2002).

      Nel giudizio la Corte ha infatti rilevato la sostanziale omogeneità dei precetti indicati dalla legislazione del 1923 e del 1934 e quelli indicati dal successivo D.Lgs. n. 66/2003, evidenziando tuttavia un sensibile aggravamento delle relative misure sanzionatone introdotte dal D.Lgs. n. 213/2004.

      A seguito di tale raffronto la Corte Costituzionale ha, pertanto, ritenuto illegittimo l'art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f). del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213), che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alla violazione degli:

      - artt. 4, commi 2, 3 e 4 (durata massima dell'orario di lavoro);

      - art. 7, comma 1 (riposo giornaliero);

      - art. 9, comma 1 (riposo settimanale);

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