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Estremi:
Cassazione penale, 2014,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, richiesto dell'emissione del decreto penale di condanna a carico di M.L., in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ha assolto l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto" sull'assunto che l'alcool test, cui era stato sottoposto il medesimo e dal quale si era evinta l'assunzione di alcool oltre i limiti di legge per chi si pone alla guida di un'autovettura, non fosse inutilizzabile non essendo stato l'indagato avvisato, prima che venisse sottoposto all'accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore.

    Il Procuratore Generale ricorrente denuncia violazione di legge in quanto l'omissione, se effettivamente realizzata, costituiva una nullità a regime intermedio che, nella fattispecie, non risulta tempestivamente eccepita.

    2. Il ricorso va accolto.

    Lo stesso giudice territoriale, al di là dell'errata formula assolutoria (quella corretta sarebbe dovuta essere "perchè il fatto non sussiste"), ha correttamente definito l'omissione, in cui sarebbero incorsi gli agenti di P.G. che hanno sottoposto al controllo dell'alcool test l'imputato, per non avergli dato l'avviso di nominare un difensore prima della sottoposizione all'accertamento, come una nullità a regime intermedio.

    Ciò posto, come correttamente rileva il Procuratore Generale ricorrente, andava eccepita subito dopo il compimento dell'atto.

    Questo sta a significare che non si deve attendere il compimento di atti processuali, ben potendo il difensore o la stessa parte formulare l'eccezione al di fuori dell'espletamento di specifici atti, ...

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