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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza n. 112/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Sondrio accertava il diritto di S.R. al versamento dei contributi presso il Fondo Integrativo INPS di cui alla L. n. 70 del 1975 sulle differenze retributive percepite in forza della conciliazione del 14-1-2004 per il periodo dal 22-11-1998 al 30-9- 1999, condannando l'INPS a riliquidare il trattamento pensionistico erogato dal detto Fondo.

    Il giudice, rilevato che con la detta conciliazione l'INPS si era impegnato a corrispondere Euro 53.405 a titolo di differenze retributive e ad assoggettare queste somme ad "imposte contributi, come per legge", e rilevato che il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale INPS è, ai sensi della L. n. 70 del 1975, art. 4, comma 2 fonte secondaria di produzione giuridica, cosicchè la fonte è legale e il trattamento è obbligatorio, riteneva dovuta la contribuzione sulle retribuzioni erogate in forza della transazione citata.

    L'INPS appellava la detta sentenza laddove: a) non aveva ritenuto il carattere di specialità e la fonte contrattuale della forma di previdenza integrativa; b) non aveva valutato che la domanda di pagamento dei contributi era rinunciata nella conciliazione; c) non aveva considerato che il Fondo era stato soppresso dal 1-10-1999 con il congelamento delle posizioni e che le differenze retributive in questione non rientravano nella base assoggettabile a contribuzione essendo compensi occasionali per lo svolgimento di mansioni superiori. L'appellato si costituiva e resisteva al gravame.

    La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 7-1-2008, confermava la pronuncia di primo grado. In sintesi, premesso che nella citata conciliazione era stato espressamente previsto che le ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 e 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale, premesso che lo stesso costituisce una fonte secondaria di produzione normativa che può essere interpretata direttamente dalla Corte di cassazione, davanti alla quale l'erronea interpretazione del giudice del merito può essere denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3, e considerato che, L. n. 144 del 1999, ex art. 64 che ha soppresso il Fondo integrativo, per gli iscritti si è comunque conservato il diritto a percepire quanto maturato sino al 30-9-1999, l'istituto ricorrente lamenta che la Corte territoriale "pur riconoscendo che l'accordo conciliativo era circoscritto all'aspetto retributivo, rimettendo al regime legale gli effetti contributivi, ha poi finito per violare proprio il regime legale" specifico.

    Poichè la pensione integrativa viene calcolata sulla base degli emolumenti spettanti al dipendente, in base alla qualifica posseduta all'atto della cessazione dal servizio (ovvero alla data di chiusura del Fondo) e ritenuti utili a tale fine da norme regolamentari, contrattuali e di legge, secondo l'INPS "è del tutto evidente che mentre per il calcolo della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria si terrà conto di tutte le somme, anche in natura, a qualunque titolo percepite dal lavoratore, esclusi i compensi tassativamente elencati al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, per ciò che riguarda, invece, la c.d. pensione integrativa (calcolata ai sensi degli artt. 5 e 33 del Regolamento citato sulla retribuzione - e nemmeno su tutta - spettante per la qualifica formalmente rivestita alla data di cessazione dal servizio), deve affermarsi che, in caso di riconoscimento di differenze retributive...

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