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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Dott. E.G., Dirigente della Provincia di Gorizia dal dicembre 1982, impugnava davanti al Tribunale di Gorizia il licenziamento intimatogli con lettera del 7 febbraio 2003 per giusta causa, configurata nell'avere presentato denunce all'Autorità Giudiziaria penale nei confronti della Giunta provinciale, del suo Presidente e del Segretario Generale, cui la stampa locale aveva dato ampio rilievo, aventi ad oggetto fatti falsi e privi di riscontro, tanto che il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto.

    Chiedeva in principalità l'applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, in subordine, il pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 30 del CCNL dirigenti enti locali e l'indennità sostitutiva del preavviso.

    Il Tribunale con la sentenza n. 66/2004 riteneva l'insussistenza della giusta causa e della giustificatezza del recesso; riteneva inapplicabile la reintegrazione e condannava la provincia di Gorizia a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso e l'indennità supplementare.

    La sentenza veniva gravata d'appello dal Dott. E., cui resisteva la Provincia di Gorizia che proponeva a sua volta appello incidentale.

    La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza impugnata, solo ritoccando in aumento le indennità riconosciute. In motivazione, ribadiva il difetto di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento ed argomentava che l'avere presentato denuncia penale non poteva configurare un atto illegittimo, costituendo manifestazione dei diritti riconosciuti dagli artt. 21 e 24 Cost. e non risultando che l' E. avesse travalicato con dolo o colpa grave i limiti di tali diritti. Aggiungeva che non poteva tenersi conto ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

    2. Come primo motivo del ricorso principale la Provincia di Gorizia deduce la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2129 c.c. e degli artt. 24 e 21 Cost., in relazione alla configurazione come giusta causa della falsità della denuncia penale presentata da un lavoratore a carico del datore di lavoro".

    Sostiene che la falsità dell'accusa costituisce un elemento sicuramente rilevante nella valutazione della giusta causa, com'è dimostrato dal fatto che l'esercizio dei diritti di libera manifestazione del pensiero e di difesa non scrimina dai reati di calunnia o diffamazione chi falsamente accusa un altro soggetto.

    3. Come secondo motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 295 c.p.c. in relazione alla non definitività dell'accertamento penale". Argomenta che poichè la Corte d'Appello riteneva che l'accertamento della falsità o meno della denuncia fosse rilevante, avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.. Aggiunge che oggi la falsità delle accuse mosse dal Dott. E. è definitivamente accertata, considerato che la Corte d'Appello di Trieste con la sentenza del 13 febbraio 2008 ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale.

    2.3.a. I primi due motivi sono connessi in quanto attengono entrambi alla condotta contestata al Dott. E., per cui possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono entrambi infondati.

    La rilevanza a fini disciplinari della denuncia da parte del dipendente all'autorità giudiziaria di fatti attributi ai propri superiori è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte, che ...

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