Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall'AMSA s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell'illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell'accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l'attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull'illecito utilizzo di un permesso L. n. 104 del 1992, ex art. 33, per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del N. alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonchè la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l'accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell'abuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dell'INPS che erogava l'indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l'accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all'assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto "difensivo" era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore...
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2, 3 ed 8, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il controllo dell'agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso nè l'adempimento, nè l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3, Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all'adempimento dell'obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione.
Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell'abuso del diritto che esulava completamente dall'interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l'esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell'abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle ...
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